Sentenza del 05/07/2022 n. 3114 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società gruppo - Acquisto attrezzature - Successiva concessione noleggio - Altra società gruppo - Utilizzo noleggio attrezzature - Ente impositore - Società utilizzatrice attrezzature - Avvio verifica fiscale - Operazione monitorata - Autonoma valenza economica/organizzativa - Sussiste - Società di comodo - Test operatività - Superamento indotto - Non rileva - Obbligo determinazione consolidata reddito - Presunzione recata - Non rileva - Abuso di diritto - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Altra società gruppo - Canoni noleggio dedotti - Ricupero tassazione - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Una società del gruppo ha acquistato attrezzature e successivamente le ha concesse a noleggio a un'altra società del medesimo gruppo. L'ente impositore, in sede di verifica fiscale, ha contestato la deducibilità dei canoni di noleggio sostenendo che l'operazione fosse priva di autonoma valenza economico-organizzativa (operazione elusiva) e che la società noleggiante potesse costituire una presunta società di comodo, chiedendo il recupero a tassazione dei canoni dedotti dalla società utilizzatrice.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'acquisto e il successivo noleggio intra-gruppo, di per sé, non costituiscono un'operazione elusiva. L'ente impositore non ha assolto l'onere probatorio richiesto dall'art. 2697 c.c.: non è stata dimostrata la mancanza di autonoma valenza economico-organizzativa dell'operazione. Inoltre la presunzione derivante dall'obbligo di determinazione consolidata del reddito di gruppo non è idonea a sostituire tale prova. Ne consegue l'illegittimità della pretesa impositiva e l'esclusione del recupero a tassazione dei canoni dedotti dalla società utilizzatrice.
Norme richiamate
c.c., art. 2697
Stabilisce l'onere della prova a carico di chi fa una determinata affermazione: l'ente impositore deve provare l'intento elusivo e la mancanza di autonoma valenza economico-organizzativa dell'operazione.
disciplina del consolidato fiscale (riferimento normativo sulla determinazione consolidata del reddito di gruppo)
La sussistenza dell'obbligo di determinazione consolidata del reddito di gruppo non importa automaticamente una presunzione sufficiente a dimostrare l'elusività dell'operazione; la presunzione non sostituisce l'onere probatorio dell'ente impositore.
Massime di principio
- L’acquisto di beni da parte di una società del gruppo e il loro noleggio a un'altra società del medesimo gruppo non costituiscono automaticamente operazioni elusive.
- Spetta all'ente impositore provare, con elementi concreti, la mancanza di autonoma valenza economico-organizzativa dell'operazione per configurare abuso di diritto o elusione.
- La mera indicazione che la società noleggiante supera il test di operatività (potenziale società di comodo) non è sufficiente a dimostrare l'elusività; il superamento del test non sostituisce l'onere probatorio.
- La presunzione collegata all'obbligo di determinazione consolidata del reddito di gruppo non esonera l'amministrazione dall'onere di fornire prova dell'intento elusivo o della mancanza di struttura economico-organizzativa autonoma.
- In contenziosi simili, per impugnare la deducibilità di canoni intra-gruppo l'Amministrazione deve produrre elementi che dimostrino l'assenza di autonomia economica/organizzativa e l'effettivo intento elusivo; in mancanza, la pretesa è illegittima.
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