Cassazione Penale, Ordinanza n. 03987/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e aveva altresì negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle circostanze del caso concreto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto sia sul diniego dell'attenuante richiesta.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in cassazione mediante una nuova valutazione del compendio fattuale, se la decisione di merito è sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
art. 62, n. 4, c.p.
Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è insindacabile in cassazione quando sia motivato in modo coerente con le risultanze processuali e privo di illogicità o errori di diritto.
codice penale
Richiamato in riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis sia alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto o delle risultanze processuali per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, quando il giudice di merito abbia già reso una motivazione congrua e immune da vizi.
- Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo per violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione, non per una diversa lettura delle circostanze concrete.
- Lo stesso criterio vale per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: se la motivazione del giudice di merito è coerente con gli elementi acquisiti, la censura di legittimità è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
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