Ordinanza n. 411/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con revoca dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale, successivamente confermati in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, i provvedimenti della Prefettura e della Questura di Salerno recanti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e la revoca dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale. Ha inoltre impugnato gli atti istruttori e informativi richiamati nei provvedimenti, nonché il successivo decreto prefettizio adottato in sede di riesame, che ha confermato le misure già disposte. Dal testo dell’ordinanza emerge che i provvedimenti traevano origine da denunce relative al ricorrente e da un litigio familiare. Il giudice ha ravvisato, in sede cautelare, una possibile insufficiente valutazione delle condotte contestate nell’ambito delle denunce, della condotta tenuta durante il litigio familiare, della complessiva personalità del ricorrente e della specificità della situazione del nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la domanda cautelare favorevolmente apprezzabile sotto il profilo del fumus boni iuris, poiché l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le condotte addebitate al ricorrente, il comportamento tenuto nel litigio familiare, la sua complessiva personalità e la situazione concreta del nucleo familiare. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando l’incidenza dei provvedimenti sul rapporto di lavoro del ricorrente e sulla possibilità di sostentamento della famiglia, nella quale sono presenti un minore e una persona con disabilità grave. La domanda cautelare è stata pertanto accolta e sono stati sospesi gli effetti dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione del merito è stata fissata per il 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi della disposizione è stato cautelarmente sospeso, in ragione della possibile insufficiente valutazione delle circostanze concrete e della personalità dell’interessato.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità di un divieto di detenzione di armi e dei conseguenti provvedimenti incidenti sulla nomina a guardia particolare giurata e sulla licenza di porto d’armi deve essere valutata anche alla luce della concreta condotta contestata, delle circostanze in cui essa si è verificata, della complessiva personalità dell’interessato e della specifica situazione familiare.
- La mera esistenza di denunce o di un litigio familiare non esonera l’amministrazione dall’obbligo di valutare in modo concreto e individualizzato la rilevanza delle condotte ai fini dell’affidabilità del soggetto nella detenzione e nel porto di armi.
- Sussiste il periculum in mora quando il divieto di detenzione di armi e la revoca dei titoli abilitativi incidono direttamente sull’attività lavorativa dell’interessato e sulla capacità di sostentamento del suo nucleo familiare, soprattutto in presenza di componenti minorenni o gravemente disabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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