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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32999/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il procedimento mediante applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena concordata di tre anni e sei mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per reati non specificamente indicati nel testo. Avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità. Con il secondo lamentava carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena, ritenuta eccessiva. Con il terzo denunciava l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché non indicava le specifiche ragioni che avrebbero imposto l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; il secondo non consentito, poiché l'eccessività della pena non coincide con la sua illegalità e non rientra tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento; il terzo generico, perché formulato in modo apodittico e senza argomentazioni in fatto o in diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che, nel giudizio definito con patteggiamento, sia sufficiente dedurre genericamente l'omessa verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; ha rilevato che la censura sull'eccessività della pena non è tra quelle consentite contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., salvo che riguardi l'illegalità della pena; ha infine ritenuto inammissibile per genericità la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento delimita l'ambito del ricorso per cassazione ai motivi specificamente consentiti dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono ammessi soltanto i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata verifica delle cause di non punibilità deve essere specifica e indicare le ragioni concrete che avrebbero imposto l'assoluzione o il proscioglimento; una censura generica è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito mediante patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente l'omessa verifica delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.; il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni concrete che avrebbero imposto l'assoluzione o il proscioglimento.
  • Contro una sentenza di patteggiamento, la doglianza relativa all'eccessività della pena non rientra tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., a meno che non denunci l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto, proposta contro una sentenza di patteggiamento, è inammissibile se formulata in modo apodittico e priva di argomentazioni specifiche in fatto o in diritto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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