Sentenza n. 1342/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento N. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Firenze con il quale veniva fatto divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Daspo della Questura di Firenze, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e divieto quinquennale di accesso agli incontri e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di Daspo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Daspo adottato in relazione a uno scontro con presunti tifosi avvenuto a Firenze prima di un incontro amichevole di calcio. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 6, comma 1, l. 401/1989, sostenendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della misura, poiché dagli atti risultava soltanto il transito in alcune strade e non era provata né la sua appartenenza a un gruppo di vedette né la partecipazione a un accordo per organizzare lo scontro o alla rissa. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 6 l. 377/2001 e l'eccesso di potere per difetto e indeterminatezza dei presupposti, contestando la mancata specificazione dei luoghi di accesso, transito e trasporto da e per gli impianti sportivi. Infine, ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, il difetto di motivazione e l'insussistenza di una concreta pericolosità per l'ordine pubblico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha annullato il Daspo. Il Collegio ha rilevato un evidente difetto di istruttoria: la documentazione prodotta dall'amministrazione non consentiva di raggiungere né la certezza né una rilevante probabilità circa la corretta identificazione del ricorrente. A suo carico risultava accertata soltanto un'attività neutra, consistente nel transito con la propria autovettura in una piazza dopo l'uscita da un parco, nel luogo in cui si sarebbero poi verificati gli scontri. Non era invece dimostrato che il transito fosse finalizzato a un piano strategico per realizzare lo scontro tra ultras, né che il ricorrente avesse partecipato alla rissa o ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989. Il primo motivo è stato quindi ritenuto fondato; le ulteriori censure sono state assorbite perché il loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato un'ulteriore utilità. Le spese sono state compensate per la complessità degli accertamenti istruttori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 401/1989
episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive
La misura interdittiva presuppone che la condotta sia riconducibile, con adeguato grado di certezza o rilevante probabilità, a episodi di violenza o a una concreta attività preparatoria connessa alla manifestazione sportiva; il mero transito in un luogo interessato da successivi scontri non è sufficiente.
art. 6 l. 377/2001
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla determinatezza dei luoghi oggetto del divieto, ma la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa all'obbligo di motivazione è stata assorbita a seguito dell'accoglimento del motivo concernente l'insussistenza dei presupposti fattuali della misura.
art. 10 l. 241/1990
La censura è stata assorbita e non ha formato oggetto di autonoma decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il Daspo sportivo non può fondarsi sul solo transito dell'interessato in un luogo nel quale si siano successivamente verificati scontri, se dagli atti non emerge con sufficiente certezza o rilevante probabilità un collegamento finalistico tra la condotta e gli episodi di violenza.
- L'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere un'istruttoria idonea a identificare correttamente il destinatario del Daspo e a dimostrare la sua partecipazione, anche preparatoria, a episodi di violenza connessi a manifestazioni sportive.
- Una condotta neutra e astrattamente compatibile con la normale circolazione non integra, di per sé, il presupposto per l'adozione di una misura interdittiva personale di prevenzione collegata alla violenza sportiva.
- L'accertamento del difetto di istruttoria sui presupposti sostanziali del Daspo è sufficiente ad annullare il provvedimento; le ulteriori censure possono essere assorbite quando il loro esame non procurerebbe al ricorrente un'utilità ulteriore.
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