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Ordinanza

Ordinanza n. 4452/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 27/5/2020 n. 5602

Giustizia amministrativa202504108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Commissario ad acta, della sentenza relativa alla liquidazione e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 5602 del 2020, lamentando che il Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 9707 del 2025 non aveva ancora provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore. Ha quindi chiesto l’adozione di ogni misura utile a garantire la piena, completa e concreta esecuzione delle pronunce giudiziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo, ritenendo necessario accelerare la procedura di pagamento. Ha impegnato il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia a individuare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dandone formale notizia al reclamante, il funzionario che, quale eventualmente nuovo Commissario ad acta, dovrà dare esecuzione al dictum giudiziale entro i successivi sessanta giorni. Non sono state disposte spese di lite, in ragione della natura non decisoria dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta già nominato non provvede tempestivamente all’esecuzione del giudicato, il giudice può imporre all’amministrazione l’individuazione di un funzionario, anche eventualmente nuovo Commissario ad acta, assegnandogli un termine per completare gli adempimenti necessari.
  • Il giudice dell’ottemperanza può adottare misure organizzative e temporali direttamente funzionali ad assicurare la piena, concreta e tempestiva esecuzione del dictum giudiziale, anche a fronte dell’inerzia del soggetto incaricato dell’esecuzione.
  • Un’ordinanza non decisoria adottata nell’ambito del reclamo in ottemperanza non comporta necessariamente la regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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