Cassazione Civile, Ordinanza n. 18583/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento e la rendita catastale di impianti eolici per gli anni 2016 e 2017, includendo tra gli elementi di stima anche le torri di sostegno delle pale. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo che la torre fosse componente funzionale e inscindibile dell'impianto eolico e che, in base all'art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015, non dovesse essere inclusa nel calcolo della rendita catastale. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost.; 2) violazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, sostenendo che la torre dell'impianto eolico dovesse invece concorrere alla determinazione della rendita catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo al vizio di motivazione, affermando che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente, benché sintetica, perché consentiva di comprendere il percorso logico seguito dalla CTR. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo di violazione di legge, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, l'esclusione riguarda macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e spetta al giudice di merito verificare in concreto se la torre eolica abbia tale natura. Nel caso concreto la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto in tal senso. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
è richiamato come parametro del vizio denunciato; la Corte esclude che nel caso vi sia stata mancanza assoluta di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; nel caso concreto la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente si traduce in nullità della sentenza quando la motivazione sia solo graficamente esistente ma non percepibile.
art. 360 c.p.c., n. 3
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo all'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015.
art. 360 c.p.c., n. 4
è il parametro richiamato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
"A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la norma esclude dalla stima catastale la componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo, indipendentemente dalla stabilità dell'infissione al suolo, rilevando la strumentalità al processo produttivo.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando sia meramente assertiva o incomprensibile, mentre è sufficiente se, pur sintetica, consente di ricostruire il ragionamento decisorio del giudice.
- In tema di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, la verifica decisiva non è la mera consistenza fisica o l'ancoraggio al suolo del bene, ma la sua funzione rispetto allo specifico processo produttivo.
- Le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo devono essere escluse dalla stima catastale anche se strutturalmente connesse al suolo o alla costruzione, quando non apportino una residua utilità reddituale autonoma al fabbricato.
- La qualificazione di un elemento come macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto escluso dalla stima catastale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se congruamente motivato.
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