Cassazione Penale, Sentenza n. 2609/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento (01/08/2024) che aveva modificato l'obbligo di presentazione imposto a Gallo con provvedimento del Questore di Agrigento dell'11/04/2023 n. 11, convalidato dal GIP. Il ricorrente deduceva carenza di potere del GIP: una volta convalidato il provvedimento questorile, il GIP non potrebbe più incidere sul regime delle prescrizioni, spettando invece al Questore la loro modifica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto insufficiente il "interesse concreto e attuale" dell'ufficio proponente, dato che il provvedimento impugnato era stato adottato in considerazione del trasferimento del titolo sportivo dell'ASD Canicattì alla società Castrum Favara (con conseguente perdita di efficacia delle prescrizioni se non si fosse intervenuto). Inoltre, sul merito la Corte conferma l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il provvedimento questorile è competente a valutare richieste di revoca o modifica dell'obbligo di presentazione; dunque la censura del Procuratore risultava infondata.
Norme richiamate
art. 6, legge n. 401/1989
comma 5 (menzionato anche come comma secondo nella motivazione)
La Corte interpreta, conformemente al più recente orientamento, che la normativa non esclude il potere del GIP che ha convalidato il provvedimento di pronunciarsi su richieste di revoca o modifica dell'obbligo di presentazione; la competenza non rimane esclusivamente al Questore
giurisprudenza di legittimità richiamata
La Corte richiama e distingue precedenti orientamenti: decisioni più datate attribuivano la modifica esclusiva al Questore, mentre orientamenti più recenti (es. Sez. 3, 08/04/2016 Di Santo e successive) riconoscono al GIP convalidante la competenza a rivedere/modificare la misura
Massime di principio
- Perché un ricorso sia ammissibile deve sussistere un interesse concreto e attuale dell'ufficio che lo propone: se le circostanze di fatto hanno reso privo di effetti il provvedimento impugnato, l'interesse può mancare e il ricorso risultare inammissibile
- Una volta convalidato dal GIP, il provvedimento questorile relativo all'obbligo di presentazione può essere oggetto di revoca o modifica dal medesimo GIP che ha effettuato la convalida; non è postulata una competenza esclusiva del Questore
- In tema di misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione/DASPO), la giurisprudenza attuale privilegia il controllo giudiziario continuativo sulla permanenza dei presupposti che giustificano la misura
- In presenza di cambiamenti fattuali rilevanti (p.es. trasferimento del titolo sportivo della società cui era collegata la misura), è preferibile adoperare strumenti processuali tempestivi per ottenere la revisione della misura, poiché tali cambiamenti possono rendere la posizione dell'ufficio priva di interesse a impugnare
- Chi intende contestare la legittimità o la competenza relativa a modifiche di prescrizioni imposte dal Questore dovrebbe valutare preliminarmente se sussista un danno o un interesse attuale opponibile, altrimenti il ricorso per Cassazione rischia l'inammissibilità
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