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Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento degli atti della procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura di “Sistemi per biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto assistita” per le esigenze delle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria” e, segnatamente, del decreto dirigenziale della Regione Liguria Stazione Unica Appaltante n. 610 del 30 gennaio 2026, recante l’aggiudicazione, alla controinteressata Devicor Medical Italy, del lotto n. 3, relativo alla fornitura di un “Sistema per procedure sotto guida ecografica”.

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 3 della gara per la fornitura di un sistema per procedure sotto guida ecografica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 2,58 punti, ha impugnato l’aggiudicazione contestando i punteggi attribuiti all’aggiudicataria per i criteri tecnici n. 3 e n. 5. Quanto al criterio n. 3, relativo alla maggiore leggerezza ed ergonomia del manipolo, ha dedotto che il dato di 189 grammi indicato nel questionario tecnico fosse inattendibile e difforme dal peso effettivo del dispositivo, risultante in 243 grammi per il manipolo completo di driver e in circa 341 grammi considerando anche la sonda/ago. Ha sostenuto che l’errore avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di zero punti, l’esclusione dell’aggiudicataria per falsa dichiarazione o, in subordine, la rideterminazione del punteggio. Quanto al criterio n. 5, relativo alle caratteristiche tecniche del sistema di vuoto, alla tecnologia utilizzata e al valore massimo del vuoto raggiungibile, ha contestato il dato di 845,82 mmHg, ritenendolo fisicamente impossibile perché superiore alla pressione atmosferica standard di 760 mmHg e potenzialmente non sicuro. Ha inoltre dedotto violazione del d.lgs. 36/2023, della lex specialis, della legge n. 241/1990, dei principi di parità di trattamento, trasparenza, imparzialità, concorrenza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, falsità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Ha chiesto anche una verificazione o consulenza tecnica e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato anzitutto che i criteri n. 3 e n. 5 erano criteri qualitativi discrezionali Q1 e non criteri quantitativi soggetti a una formula matematica fondata esclusivamente sul peso o sul valore del vuoto. Il criterio n. 3 riguardava sia la leggerezza sia l’ergonomia del manipolo; il criterio n. 5 comprendeva le caratteristiche tecniche complessive del sistema di vuoto e la tecnologia utilizzata. Anche la prova pratica, svolta sulla campionatura prima della valutazione delle offerte, aveva confermato la preferenza per il dispositivo dell’aggiudicataria quanto a leggerezza, ergonomia e maneggevolezza, sebbene con uno scarto minore. Le censure sono state ritenute parziali e inammissibili, perché concentrate su singoli dati numerici e non sull’intera valutazione discrezionale, e comunque infondate in assenza di un manifesto travisamento, di un uso palesemente distorto o di una manifesta irragionevolezza della discrezionalità tecnica della commissione. Quanto al criterio n. 3, la divergenza tra i 189 grammi indicati nel questionario tecnico e i 243 grammi indicati nella relazione tecnica è stata qualificata come errore materiale riconoscibile e correggibile sulla base degli stessi elementi dell’offerta, senza necessità di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023. Quanto al criterio n. 5, il dato di 845,82 mmHg non è stato ritenuto il valore effettivamente dichiarato: l’offerta indicava che la tecnologia forniva il 90% della forza di vuoto predefinita di 845,82 mmHg, valore corrispondente a circa 760 mmHg. È stata quindi esclusa l’erroneità fisica denunciata. È stata respinta anche la censura relativa all’illecito professionale grave e alle informazioni false o fuorvianti: l’incongruenza costituiva un falso inutile, poiché il dato corretto era desumibile dall’offerta, il dispositivo dell’aggiudicataria risultava comunque più leggero di quello della ricorrente e la sua superiorità in termini di versatilità, ergonomia e funzionalità era stata confermata dalla prova pratica. Non sussistevano pertanto i presupposti per l’esclusione non automatica. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza del rigetto dell’impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’incongruenza dei dati presenti nel questionario tecnico.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato

    La disposizione è stata richiamata per rilevare che, comunque, l’errore relativo al peso era riconoscibile e correggibile sulla base dell’offerta stessa, senza necessità di attivare il soccorso procedimentale.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    La causa di esclusione non automatica per illecito professionale grave richiede una condotta idonea a rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La fornitura, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti rileva ai fini dell’illecito professionale solo se idonea a influenzare le decisioni sull’aggiudicazione e a compromettere il rapporto fiduciario; l’incongruenza esaminata è stata ritenuta un falso inutile.

  • art. 16.2.4 del disciplinare di gara

    Le Ditte concorrenti saranno invitate, durante la fase della valutazione tecnica, secondo le modalità comunicate dalla Commissione giudicatrice con idoneo preavviso, a fornire campionatura offerta in gara

    La campionatura e la prova pratica consentivano alla commissione di valutare concretamente leggerezza, ergonomia, maneggevolezza e funzionalità dei dispositivi.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis qualifica un criterio come qualitativo e discrezionale, il punteggio non può essere ricostruito mediante una mera proporzione matematica fondata su uno solo dei dati indicati nell’offerta, se il criterio richiede una valutazione complessiva di più caratteristiche tecniche.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara sono sindacabili soltanto in presenza di un manifesto travisamento dei fatti, di un uso palesemente distorto del potere valutativo o di una manifesta irragionevolezza; la contestazione di un singolo parametro non è sufficiente se il criterio comprende ulteriori profili valutativi non censurati.
  • La prova pratica prevista dalla lex specialis può confermare la ragionevolezza della valutazione discrezionale della commissione quando verifichi in concreto le caratteristiche funzionali e tecniche oggetto del criterio di gara.
  • La divergenza tra dati contenuti in diversi documenti dell’offerta può integrare un mero errore materiale riconoscibile ed emendabile quando il dato corretto sia desumibile aliunde dalla stessa offerta, senza alterazione della proposta negoziale.
  • Un’incongruenza dichiarativa non determina l’esclusione per illecito professionale grave quando costituisca un “falso inutile”, ossia quando non sia idonea a influenzare l’aggiudicazione, il dato corretto sia comunque ricavabile dall’offerta e non risulti compromesso il rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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