Cassazione Penale, Sentenza n. 10898/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per omicidio colposo ex art. 589-bis c.p. relativa a un investimento mortale avvenuto il 3 aprile 2018 sulla SS106 in Locri. La difesa ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella declarazione della responsabilità, contestando che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare l'eccesso di velocità (il consulente non avrebbe determinato la velocità) e che mancasse il nesso causale della colpa, essendo la strada non illuminata e la vittima con abiti scuri a ridosso della carreggiata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e reiterativo, e comunque infondato: la dinamica era pacifica e i giudici di merito hanno dedotto l'eccesso di velocità anche da elementi tecnici (danni al veicolo: paraurti rotto, profonda introflessione del cofano, parabrezza sfondato, deformazione del tetto) e hanno accertato la violazione dell'art. 141 CdS (condotta non adeguata alle condizioni di scarsa illuminazione e al contesto abitato). Ha inoltre valutato correttamente il profilo della causalità rilevando la prevedibilità del rischio e la possibilità di evitarlo mediante il rispetto delle regole di condotta. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e manifestamente infondato: il giudizio di merito sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile a fronte di motivazione non contraddittoria e che richiami gli elementi decisivi; la Corte di Appello ha motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi utili alla mitigazione. Conseguenze pratiche: è confermata la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale e non menzione, la sanzione amministrativa della sospensione della patente per 1 anno; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale; applicata alla fattispecie per la morte del pedone investito.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Interpretata come obbligo di adeguare la velocità e la condotta di guida alle condizioni della strada (scarsa illuminazione, presenza di edifici e segnaletica di 'abitato'); la violazione di tale prescrizione è stata ritenuta causa concorrente dell'evento.
Riferimento ai criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che in mancanza di elementi positivi preponderanti il diniego sia legittimo e adeguatamente motivato.
Norma che consente l'imposizione di un onere a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per l'obbligo di versamento di €3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Citata come principio applicabile alla determinazione dell'onere a carico del ricorrente in caso di inammissibilità: la decisione è richiamata per giustificare l'applicazione dell'onere verso la Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La responsabilità del conducente in caso di investimento di pedone si valuta sulla base della prevedibilità e 'avvistabilità' del pedone: il conducente è tenuto a una vigilanza tale da percepire situazioni di pericolo e a modulare velocità e comportamento in funzione delle condizioni della strada.
- L'assenza di una determinazione scientifica precisa della velocità non esclude la possibilità di inferire l'eccesso di velocità da elementi tecnici e circostanziali (danni al veicolo, dinamica del sinistro, contesto stradale).
- Il rispetto del limite di velocità non esclude la responsabilità se la condotta non è comunque adeguata alle condizioni particolari (es. scarsa illuminazione, presenza di edifici e pedoni).
- Per escludere la responsabilità del conducente è necessario provare l'impossibilità oggettiva di avvistare il pedone per fatti totalmente estranei all'obbligo di diligenza del conducente (movimenti improvvisi ed imprevedibili del pedone); altrimenti rileva la violazione delle regole di prudenza.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio di fatto del giudice di merito; in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e connesse alla motivazione concreta adottata per ottenere sindacato sulla valutazione.
- In sede di Cassazione i ricorsi generici o meramente reiterativi delle argomentazioni già svolte in appello possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'onere del versamento alla Cassa delle Ammende ove sussista colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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