Sentenza del 04/12/2018 n. 3474 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Inesistenza soggettiva delle fatture emesse - Assenza documenti di trasporto della merce consegnata - Conoscibilità dell'inesistenza delle ditte fornitrici - Non sussiste - Detraibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla XXX s.r.l., per gli anni d’imposta 2011 e 2012, la detrazione dell’IVA relativa ad acquisti fatturati da tre ditte venete ritenute soggettivamente inesistenti o prive di reale struttura organizzativa. Secondo l’Ufficio, la società avrebbe dovuto conoscere il coinvolgimento dei fornitori in un meccanismo fraudolento. Tra gli elementi valorizzati vi erano l’assenza o incompletezza dei documenti di trasporto, i rapporti gestiti tramite un agente, la coincidenza di alcune sedi o domicili fiscali, la somiglianza grafica delle fatture e la presunta anomalia dei fornitori. La società ha sostenuto di avere effettivamente ricevuto la merce, di averla pagata e di non avere avuto né poter avere conoscenza della frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha accolto l’appello incidentale della XXX s.r.l. e annullato integralmente gli avvisi di accertamento relativi all’IVA, rigettando l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate sulle sanzioni. Il Collegio ha ritenuto provata dall’Amministrazione soltanto l’inesistenza soggettiva dei fornitori, ma non la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società acquirente. Gli indizi erano ritenuti non gravi, precisi e concordanti. In particolare, l’effettivo ricevimento della merce e la mancanza di documenti di trasporto non dimostravano, di per sé, che la società dovesse conoscere l’inesistenza dei fornitori. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato in presenza di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti solo quando, oltre alla fittizietà del fornitore, sia dimostrato che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
Art. 5 e art. 7, comma 1, del d.lgs. 472/1997
Le sanzioni tributarie richiedono una condotta imputabile al contribuente almeno a titolo di colpa; nel caso concreto il giudice ha escluso la prova di una condotta dolosa o consapevole.
Art. 1264 del codice civile
Ai fini dell’efficacia della cessione del credito è sufficiente l’accettazione del debitore o la notificazione della cessione; il debitore non deve necessariamente conoscere i rapporti sottostanti tra cedente e cessionario.
Art. 2697 del codice civile
L’Amministrazione finanziaria deve provare gli elementi costitutivi della contestazione, inclusa la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inesistenza soggettiva del fornitore.
Articoli 24 e 111 della Costituzione
Sono richiamati come fondamento del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di decidere immediatamente sulla questione di merito idonea a definire il giudizio senza esaminare tutte le questioni preliminari.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 9851 del 20 aprile 2018
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.
La prova deve riguardare sia l’inesistenza del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell’acquirente, sulla base di elementi oggettivi e specifici. Solo dopo tale dimostrazione l’onere passa al contribuente, che deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare non solo che il fornitore era una struttura fittizia o priva di effettiva operatività, ma anche che il cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- La mancanza di documenti di trasporto non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA, soprattutto quando l’effettiva consegna e ricezione della merce non siano contestate.
- La detrazione non può essere negata sulla base di indizi isolati o ambigui, come l’utilizzo di intermediari, l’acquisto tramite importatori, la coincidenza di sedi, la somiglianza delle fatture o l’uso di trasportatori terzi; gli elementi devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente, da sola, a dimostrare la buona fede del contribuente, ma neppure la sua irregolarità formale o l’assenza di documenti accessori dimostra automaticamente la consapevolezza della frode.
- Quando la merce è effettivamente ricevuta, utilizzata nell’attività d’impresa e acquistata a condizioni non manifestamente anomale, occorrono ulteriori elementi concreti per sostenere che l’acquirente fosse consapevole dell’inesistenza del fornitore.
- Il contribuente deve comunque adottare una diligenza proporzionata al proprio settore e alle circostanze concrete, conservando documentazione commerciale, contratti, ordini, prove di consegna, pagamenti e verifiche sull’identità e sull’operatività dei fornitori.
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