Ordinanza n. 2/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, a) della determina del dirigente del VI Settore Pianificazione territoriale, Edilizia e SUAP - Servizio Espropri del Comune di Civitanova Marche prot. n. 0054254-19/08/2025-c_c770-PG-0030-00060002-P del 19/08/2025 avente ad oggetto “Richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulla porzione di terreno sita in località Palazzaccio e catastalmente censita al Foglio 5 particella 1543 del Comune di Civitanova Marche (MC), in cui si è installata una stazione radio base Inwit SpA (cod. sito I102MC Porto Civitanova Nord). Riscontro”, comunicata via pec in pari data, recante sostanziale diniego sull'istanza presentata; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compreso, ove occorra, il “Regolamento per la disciplina dell'insediamento di impianti per telefonia cellulare e per la trasmissione dati in generale”, e la relativa “mappa delle localizzazioni”, che il Comune di Civitanova Marche ha approvato con delibera di C.C. n. 7 del 29/04/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale sull'istanza di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su una porzione di terreno occupata da una stazione radio base, nonché gli atti connessi, incluso il regolamento comunale sugli impianti di telefonia e la mappa delle localizzazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina del dirigente comunale che aveva sostanzialmente respinto l'istanza volta all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su una porzione di terreno nella quale era stata installata una stazione radio base. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, ove occorrente, il regolamento comunale disciplinante l'insediamento degli impianti di telefonia cellulare e la relativa mappa delle localizzazioni. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto che la controversia ponga questioni giuridiche non del tutto inedite, ma ancora prive di orientamenti giurisprudenziali consolidati; una misura cautelare che imponesse al Comune specifici criteri o limiti per il riesame anticiperebbe la soluzione dei profili più controversi. Il Collegio ha inoltre considerato possibile che un eventuale riesame conduca alla reiterazione del diniego, con necessità di motivi aggiunti o di un'istanza di corretta esecuzione dell'ordinanza, ritardando ulteriormente la tutela dell'interesse sostanziale. Ha quindi ritenuto preferibile fissare sollecitamente l'udienza pubblica di merito, trattandosi di controversia soggetta al rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., fissata al 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato, una misura cautelare conformativa finalizzata al riesame.
art. 119 c.p.a.
Il ricorso è stato qualificato come soggetto al rito abbreviato; tale circostanza ha giustificato la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare involge questioni giuridiche nuove o prive di orientamenti giurisprudenziali consolidati, il giudice può negare una misura cautelare conformativa che imporrebbe all'amministrazione specifici criteri di riesame, rinviando la definizione della questione alla fase di merito.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito può essere preferita alla concessione di una misura cautelare di riesame quando il riesame rischia di produrre un nuovo diniego e di generare ulteriori motivi aggiunti o iniziative processuali, ritardando la soddisfazione dell'interesse sostanziale.
- Nel rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a., la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito costituisce uno strumento alternativo alla tutela cautelare conformativa quando la controversia richiede una compiuta soluzione nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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