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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26644/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento relativa al contributo consortile dovuto per l'anno 2006. Hanno dedotto la violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sulla disciplina dei contributi di bonifica, sostenendo che il consorzio non avesse fornito la prova del presupposto impositivo, in particolare perché mancava un piano di classifica approvato e trascritto. La loro censura mirava a contestare la presunzione di debenza del contributo applicata dai giudici di merito e a far valere che, in difetto di quel piano, spettava al consorzio provare sia l'inclusione del bene nel comprensorio sia l'esistenza di concreti benefici per l'immobile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il presupposto del contributo consortile è l'inserimento dell'immobile nel piano di classifica e che, quando tale piano non risulti provato, incombe sul consorzio l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, cioè la proprietà di un immobile ubicato nel comprensorio e il concreto beneficio derivante dalle opere di bonifica. Poiché nel caso concreto il consorzio non aveva contrastato efficacemente la dedotta assenza di un piano di classifica approvato e trascritto, la sentenza impugnata è stata cassata. La Corte, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso avverso la cartella. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del consorzio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge relativa al riparto dell'onere della prova

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che il fatto costitutivo della pretesa contributiva deve essere provato da chi la esercita quando non operi la presunzione legata al piano di classifica

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di autonoma statuizione di principio nel ragionamento decisorio

  • art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica"

    individua il presupposto soggettivo e oggettivo dell'obbligo contributivo, collegandolo al beneficio tratto dagli immobili

  • art. 3, comma 2, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo"

    richiamato per evidenziare il rilievo della delimitazione del comprensorio e del territorio soggetto a contribuzione

  • art. 4 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica"

    richiamato per affermare la centralità del piano generale di bonifica e del piano di classifica nella verifica del presupposto contributivo

  • art. 860 c.c.

    richiamato quale norma che collega il contributo consortile al vantaggio diretto e immediato dell'immobile

  • Cass. Sez. U, n. 26009/2008

    citata come precedente conforme sulla presunzione iuris tantum di debenza del contributo solo in presenza di piano di classifica

  • Cass. Sez. 5, n. 17066/2010

    citata come conferma dell'orientamento per cui la presunzione opera in presenza del piano di classifica

  • Cass. Sez. 5, n. 11431/2022

    citata per ribadire che, senza piano di classifica approvato, il consorzio deve provare l'inclusione nel comprensorio e il concreto beneficio dell'immobile

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui contributi di bonifica, la presunzione di debenza del contributo opera solo se il consorzio dimostra l'esistenza di un piano di classifica approvato e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento.
  • In mancanza di un piano di classifica provato, il contributo consortile non può ritenersi dovuto sulla sola base dell'appartenenza del bene al comprensorio: il consorzio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, compreso il concreto beneficio arrecato al fondo.
  • L'onere della prova del presupposto impositivo varia in funzione della presenza o meno del piano di classifica: se il piano esiste e copre l'immobile, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di vantaggi; se il piano manca o non è provato, grava sul consorzio la prova integrale dei presupposti del contributo.
  • L'inserimento dell'immobile nel comprensorio consortile, da solo, non basta a fondare la debenza del contributo, occorrendo un collegamento attuale e concreto tra opere di bonifica e vantaggio per il bene.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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