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Sentenza

Sentenza n. 287/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n° 88/2025 del 15/01/2025 emessa dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 27 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero a costituirla con accredito complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha proposto il ricorso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente verificato la tempestività dell'azione, rilevando che il ricorso era stato notificato il 17 novembre 2025, oltre otto mesi dopo la notificazione della sentenza e quindi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Messina, comprovato dall'attestazione di segreteria del 29 ottobre 2025. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto dal giudicato alla docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo

    Gli interessi legali sulle somme riconosciute dal giudicato decorrono dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., per la regolazione delle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che abbia dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • Prima di proporre azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi legali riconosciuti dal titolo giudiziale devono essere corrisposti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, quando ciò risulti dal giudicato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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