Sentenza n. 7566/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 66/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 14.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6422/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.10.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero ad attivare la Carta per l'importo complessivo di 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto la protratta inerzia dell'Amministrazione e la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, l'Amministrazione non ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale e non ha giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di eseguire la sentenza entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 600 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnando un termine e nominando, ove necessario, un commissario ad acta.
D.M. 55/2014
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, in relazione ai compensi previsti per l'esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento di un giudicato e non giustifichi l'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine prestabilito.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione; il commissario può essere individuato nel dirigente generale competente per materia, con decorrenza del termine per l'intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della parte.
- La condanna al pagamento di un'astreinte non è automatica nel giudizio di ottemperanza, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza della misura in relazione alle circostanze concrete, compreso il tempo trascorso dal passaggio in giudicato.
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