Sentenza n. 1413/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela, Sezione lavoro, n. 10 del 10 gennaio 2025, con particolare riferimento agli accessori del credito
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per il servizio prestato con contratti a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.114,45, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato, in data 27 novembre 2025, la sorte capitale, ma non gli accessori riconosciuti dal titolo giudiziale. Il giudizio ha quindi riguardato la perdurante mancata esecuzione del giudicato relativamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché la regolazione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, qualificandola come giudicato pienamente eseguibile davanti al giudice amministrativo. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché questa era stata pagata nelle more. Ha invece accolto la domanda relativa agli accessori, rilevando che il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al giudicato, e gli ha ordinato di corrispondere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in applicazione della soccombenza virtuale: il pagamento della sorte capitale era intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e l’Amministrazione era comunque rimasta inadempiente sugli accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, quando essa costituisce un giudicato idoneo all’esecuzione davanti al giudice amministrativo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La previsione sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicato analogicamente quanto al compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e contiene un’obbligazione suscettibile di esecuzione amministrativa.
- Il pagamento della sorte capitale intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo, ma non elimina l’interesse alla decisione sull’esecuzione degli accessori del credito, se questi non sono stati corrisposti.
- Quando il giudicato riconosce la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, l’Amministrazione deve dare integrale esecuzione al titolo anche con riferimento a tale componente accessoria, entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, attribuendogli il compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine decorrente dall’istanza della parte interessata.
- La sopravvenuta esecuzione parziale del giudicato non esclude la soccombenza sostanziale dell’Amministrazione ai fini delle spese quando il pagamento interviene dopo la notificazione del ricorso e residua comunque un inadempimento; la soccombenza va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda.
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