Cassazione Civile, Ordinanza n. 07906/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento IVA emessi contro altrettante associazioni sportive dilettantistiche operanti nella pallamano e notificati anche a una persona fisica ritenuta responsabile in solido ex art. 38 c.c. per imposte e sanzioni. Il contribuente contestava sia la sussistenza dei presupposti della propria responsabilità, sia la fondatezza degli accertamenti. In primo grado era stata esclusa la nullità degli avvisi per il superamento del termine ispettivo di trenta giorni e accolta solo in parte la domanda, mentre la CTR aveva poi rigettato l’appello del contribuente e accolto quello incidentale dell’Ufficio, confermando anche le sanzioni. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 38 c.c., sostenendo che la responsabilità solidale per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute dovrebbe riguardare solo chi abbia assunto obblighi diretti verso il fisco, e non chi abbia svolto attività negoziale di fatto per l’ente; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della CTR sul motivo già proposto in primo grado; 3) ulteriore violazione dell’art. 38 c.c., contestando che la responsabilità potesse estendersi all’intero debito tributario dell’associazione e non solo ai rapporti negoziali direttamente riferibili al ricorrente; 4) violazione dell’art. 56, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 38 c.c., assumendo che gli avvisi fossero nulli perché non indicavano l’IVA asseritamente dovuta dal ricorrente in base ai soli contratti a lui riferibili; 5) violazione degli artt. 2, comma 2, 7, 111 e 12 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, sostenendo l’illegittimità delle sanzioni per mancata applicazione del principio personalistico, carente motivazione sulla loro quantificazione e mancato cumulo giuridico. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sull’art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute, precisando che la responsabilità personale e solidale non dipende dalla mera carica formale, ma dall’attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell’ente; in materia tributaria, tale responsabilità può riguardare anche debiti d’imposta e sanzioni, purché il soggetto abbia avuto una concreta ingerenza nella gestione dell’associazione nel periodo considerato. Ha inoltre rilevato che, per le obbligazioni ex lege, l’onere della prova grava su chi agisce per dimostrare la qualità di gestore/rappresentante di fatto, mentre il chiamato a rispondere può provare la propria estraneità. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto infondati i motivi centrali sul perimetro della responsabilità e ha dichiarato inammissibili gli altri per difetto di autosufficienza e/o per errore di prospettiva. Il controricorso dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, ma ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili il secondo, il quarto e il quinto motivo, e infondati il primo e il terzo. In particolare, ha affermato che la responsabilità ex art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute si collega all’attività di fatto svolta in nome e per conto dell’ente, non alla sola titolarità di una carica o alla sola assunzione di obblighi diretti verso il fisco; tale responsabilità, in ambito tributario, può estendersi anche alle sanzioni. Ha inoltre escluso che la responsabilità potesse essere frazionata limitandola ai soli contratti direttamente stipulati dal ricorrente, poiché il criterio di imputazione è il ruolo gestionale di fatto e non il singolo atto negoziale. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione degli avvisi incentrata sulle associazioni destinatarie dell’accertamento e ha escluso l’applicazione del cumulo giuridico, mancando l’unitarietà soggettiva richiesta, trattandosi di sanzioni riferite a soggetti distinti, pur con responsabilità solidale del ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non deriva dalla sola carica formale, ma dalla concreta attività negoziale e di gestione svolta nell'interesse dell'ente; in materia tributaria può estendersi anche ai debiti d'imposta e alle sanzioni, entro il periodo di effettiva ingerenza.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché la CTR aveva comunque implicitamente disatteso la tesi riproposta.
art. 56, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
La censura sulla motivazione degli avvisi IVA è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza; in ogni caso era infondata perché la responsabilità solidale del ricorrente non imponeva di motivare l'accertamento con esclusivo riguardo ai singoli contratti a lui riferibili.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Il principio personalistico è stato ritenuto non violato, poiché le sanzioni erano irrogate alle associazioni e il ricorrente ne rispondeva solo in via solidale.
art. 7 d.l. n. 269/2003
Non ha impedito, nel caso concreto, l'affermazione della responsabilità solidale del soggetto che aveva agito in nome e per conto delle associazioni.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
Il cumulo giuridico è stato escluso perché mancava l'unitarietà soggettiva delle violazioni, trattandosi di sanzioni riferite a soggetti distinti.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato solo nel contesto delle censure sulle sanzioni; non risulta attribuita una specifica interpretazione decisiva.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne ricavasse un autonoma regula decisoria.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve riportare testualmente i passaggi rilevanti degli atti impugnati quando si denuncia il vizio di motivazione, altrimenti la censura è inammissibile.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non coincide con la mera titolarità formale della rappresentanza, ma richiede la prova di una concreta ingerenza nell'attività dell'ente e di un'attività negoziale svolta in suo nome e per suo conto.
- In materia tributaria, la responsabilità ex art. 38 c.c. può comprendere anche i debiti d'imposta e le sanzioni, quando il soggetto abbia di fatto diretto o gestito l'associazione nel periodo d'imposta rilevante.
- Il criterio di imputazione della responsabilità non è il singolo contratto isolatamente considerato, ma il ruolo di gestione di fatto che quei contratti esprimono; di conseguenza non è consentito frazionare artificialmente il debito tributario per limitare la responsabilità solo ad alcuni atti.
- Nel giudizio tributario di cassazione, la censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento richiede l'onere di autosufficienza: devono essere trascritti i passaggi essenziali dell'atto impugnato e degli atti di merito rilevanti.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni presuppone un'unitarietà soggettiva e fattuale delle violazioni; esso non è applicabile quando le sanzioni si riferiscono a soggetti distinti, ancorché il terzo ne risponda solidalmente.
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