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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03819/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il giudice delegato aveva escluso dal passivo il credito al compenso vantato da un sindaco di società fallita, ritenendo che egli avesse tenuto condotte inadempienti nello svolgimento del mandato. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, ha respinto il ricorso, ritenendo: da un lato, non provata la prescrizione invocata dall’opponente; dall’altro, fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento, basata su specifici addebiti di omessa vigilanza sulla rilevazione della causa di scioglimento della società, sull’occultamento della perdita del capitale sociale tramite bilanci con valori fittizi degli asset immobiliari e sull’inadeguatezza del modello organizzativo. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1243 c.c. per omessa considerazione dell’eccezione sull’inammissibilità/infondatezza della compensazione e del fatto che il fallimento avrebbe sostanzialmente riconosciuto il debito; 2) violazione delle norme sulla prescrizione dell’azione di responsabilità dei sindaci, sostenendo che la decorrenza dovesse essere anteriore al 2008 in base alle relazioni dei curatori; 3) violazione degli artt. 2697 e 1218 ss. c.c., deducendo che il curatore avrebbe dovuto provare violazione dei doveri, danno e nesso causale, e che le relazioni curatoriali non potevano bastare come prova degli inadempimenti; 4) violazione delle norme sul controllo dei sindaci nelle società quotate e sulla separazione tra controllo contabile e vigilanza, sostenendo che i compiti del collegio sindacale non comprendessero il merito delle scelte gestorie né la correttezza delle singole poste di bilancio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato, in via prioritaria, il terzo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha confermato che, nel giudizio di verifica del passivo promosso dal professionista per il pagamento del proprio compenso, il fallimento può opporre l’eccezione di inadempimento allegando specificamente fatti storici costitutivi dell’inesatto adempimento, mentre spetta al professionista dimostrare l’esatto adempimento delle proprie obbligazioni di vigilanza. Ha ribadito che i sindaci non assolvono i propri doveri con attività meramente formali, dovendo attivarsi con tutti gli strumenti utili e necessari in relazione alle circostanze concrete. Ha inoltre affermato che, nelle società quotate, il dovere di vigilanza sull’operato degli amministratori è particolarmente stringente e comprende anche il corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo di rilevare la causa di scioglimento per perdita del capitale sociale e di iscriverla nel registro delle imprese. Poiché il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1243 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla compensazione, ma la Corte non accoglie la censura perché la decisione si fonda sul diverso tema dell'eccezione d'inadempimento e del riparto dell'onere della prova.

  • art. 2393 c.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento all'azione di responsabilità, ma il tema decisivo per la Corte è l'eccezione di inadempimento nel giudizio di ammissione al passivo.

  • art. 30 l.fall.

    invocato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma la censura non viene accolta.

  • art. 33 l.fall.

    richiamato dal ricorrente come fonte di elementi utili a collocare la decorrenza della prescrizione in epoca anteriore al 2008.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per affermare il principio secondo cui il debitore convenuto deve provare l'adempimento, mentre il creditore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento può essere opposta anche in caso di adempimento inesatto; il creditore deve provare il proprio esatto adempimento.

  • art. 2407 c.c.

    la responsabilità del sindaco presuppone la violazione dei doveri di vigilanza; nel giudizio di opposizione al passivo il fallimento può paralizzare il credito al compenso eccependo l'inadempimento a tali doveri.

  • art. 2403 c.c.

    impone ai sindaci il dovere di vigilare sulla corretta amministrazione e, nelle società quotate, sull'intera gestione in modo particolarmente stringente.

  • art. 2484, n. 4, c.c.

    la perdita del capitale sociale integra una causa di scioglimento che gli amministratori devono tempestivamente rilevare.

  • art. 2485, comma 1, c.c.

    impone l'iscrizione senza indugio della causa di scioglimento nel registro delle imprese.

  • art. 2485, comma 2, c.c.

    i sindaci sono legittimati ad agire in giudizio in caso di inadempimento degli amministratori.

  • art. 2487, comma 2, c.c.

    richiamato insieme all'art. 2485 c.c. a sostegno della legittimazione dei sindaci ad attivarsi in caso di inadempimento gestorio.

  • art. 149 TUB

    richiamato dal tribunale come fonte dei doveri del sindaco di società quotata, in particolare vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

  • art. 154, comma 1, d.lgs. n. 58/1998

    richiamato per precisare che nelle società quotate il dovere di vigilanza del collegio sindacale è esteso e stringente.

  • art. 425, comma 3, c.p.p.

    la sentenza penale di proscioglimento non escludeva il rilievo della colposa violazione dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci.

  • art. 95, comma 1, l.fall.

    consente al curatore di opporre l'eccezione di inadempimento anche se la corrispondente azione sia prescritta.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la valutazione delle prove è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non come violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2343 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • d.lgs. n. 231/2001

    richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • d.lgs. n. 39/2010

    richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nella decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da un professionista per il proprio compenso, il curatore del fallimento può opporre l'eccezione di inadempimento allegando specificamente i fatti storici che integrano l'inesatto adempimento della prestazione professionale.
  • Una volta che il creditore abbia agito per l'ammissione del proprio credito, spetta a lui dimostrare l'esatto adempimento della prestazione quando il debitore opponente alleghi un inadempimento specifico e documentato.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere utilizzata anche per un adempimento solo inesatto e non richiede, di regola, la gravità dell'inadempimento propria della risoluzione contrattuale.
  • I sindaci di società non esauriscono i propri doveri con verifiche formali o burocratiche, ma devono attivarsi con tutte le iniziative utili e necessarie, secondo la diligenza professionale esigibile nel caso concreto.
  • Nelle società quotate il dovere di vigilanza dei sindaci è particolarmente incisivo e comprende il controllo sul corretto e tempestivo adempimento degli amministratori agli obblighi relativi alla rilevazione della causa di scioglimento e alla sua iscrizione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella legalmente onerata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenuta

Testo integrale

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