Sentenza n. 918/2026 - Catania, Sezione 4
per l’accesso ai documenti relativi al procedimento del 2024 per la determinazione del budget per l’anno 2024 e del successivo procedimento con cui si è proceduto nel 2025 al ricalcolo sempre del budget 2024 relativamente alle strutture appartenenti alla branca 11 (patologia clinica) e di cui all’istanza del 4.3.2025. nonché per l’annullamento del rigetto dell’istanza di accesso comunicato con nota del 31.3.2025 a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali e del Dirigente resp. U.O.S. Conv. sanitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell’accesso ai documenti relativi alla determinazione e al ricalcolo del budget sanitario 2024 per le strutture di patologia clinica
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere ricevuto una riduzione del budget 2024 da € 3.030.717,63 a € 2.942.923,40, ha presentato un’istanza di accesso ai documenti relativi al calcolo originario e al successivo ricalcolo del budget per tutte le strutture della branca 11, ai dati delle strutture trasferite e ai relativi budget, nonché agli importi liquidati e al fatturato delle strutture. L’Azienda sanitaria ha negato l’accesso ai documenti relativi ai calcoli e ai dati economici, sostenendo, quanto al calcolo originario, l’inesistenza di specifici atti amministrativi e, quanto agli altri dati, la prevalenza della riservatezza economica e commerciale dei terzi. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, del principio di massima ostensione, l’eccesso di potere per motivazione perplessa e incongrua e la violazione dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, sostenendo che l’accesso era strumentale alla difesa contro la riduzione del budget e che la procedura di riparto delle risorse aveva natura comparativa. L’Azienda ha eccepito il carattere esplorativo dell’istanza e ha ribadito la prevalenza della riservatezza dei terzi. Una controinteressata ha contestato la genericità delle richieste sui calcoli e si è opposta all’accesso al fatturato complessivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. È stata respinta l’eccezione di inammissibilità, poiché l’istanza, pur riguardando numerosi documenti, era sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla riduzione del budget e alla pendenza di un giudizio di merito. Il Tribunale ha ritenuto accessibili gli estratti e gli elaborati interni utilizzati per i calcoli, qualificandoli come documenti amministrativi, ma ha escluso che l’amministrazione fosse tenuta a elaborare ex novo documenti non esistenti. La procedura di assegnazione dei budget è stata considerata comparativa, poiché comporta la ripartizione di risorse pubbliche tra più operatori secondo criteri predeterminati. Pertanto, l’accesso difensivo ai documenti integrali relativi al calcolo originario e al ricalcolo del budget per tutte le strutture, nonché ai budget d’origine e a quelli ricalcolati delle strutture trasferite, è stato ritenuto strettamente indispensabile alla verifica della correttezza dell’operato dell’Azienda e prevalente, in concreto, sulla riservatezza economica dei terzi. È stato invece confermato il diniego relativo al fatturato complessivo delle strutture, perché tale dato può comprendere prestazioni rese a privati e non è strettamente necessario per verificare la corretta assegnazione del budget pubblico. L’Azienda è stata condannata a consentire l’accesso entro trenta giorni, con facoltà di oscurare i dati non pertinenti alla procedura di riparto, ma non quelli economici, come il valore della produzione, posti a base dei calcoli. Le spese sono state poste a carico dell’Azienda per € 1.500, oltre accessori; spese compensate nei confronti delle parti private.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiede che il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Sono inammissibili le richieste di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Non impedisce l’accesso a un numero anche significativo di documenti quando la richiesta sia collegata alla tutela di una specifica posizione giuridica.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
È stato richiamato dall’amministrazione quale fondamento della tutela della riservatezza degli interessi economici e commerciali dei terzi; il diniego è stato però ritenuto recessivo, nei limiti dell’indispensabilità, rispetto all’accesso difensivo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Attribuisce tutela rafforzata all’accesso difensivo, destinato a prevalere sulla riservatezza dei terzi quando la conoscenza dei documenti sia strettamente indispensabile alla tutela giuridica.
art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013
È stato richiamato per la protezione degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche; la relativa esigenza deve essere bilanciata con l’accesso difensivo e con la pertinenza dei dati richiesti.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla trasparenza della procedura di assegnazione dei budget alle strutture sanitarie accreditate; il Tribunale ha valorizzato la natura comparativa del riparto delle risorse pubbliche.
Massime di principio
- Il divieto di accesso preordinato a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa non si applica quando la richiesta, anche se riferita a un numero elevato di documenti, sia collegata alla tutela di una specifica posizione giuridica e sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale.
- Gli elaborati interni e gli estratti contabili effettivamente formati dall’amministrazione e utilizzati per determinare un budget rientrano nella nozione di documento amministrativo e sono accessibili, mentre l’amministrazione non è tenuta a creare o elaborare ex novo documenti inesistenti.
- Nelle procedure comparative di riparto di risorse pubbliche tra operatori economici, l’accesso difensivo ai dati e ai documenti utilizzati per il calcolo delle spettanze è strettamente indispensabile quando consenta di verificare la correttezza, l’imparzialità e la par condicio dell’azione amministrativa.
- L’accesso difensivo, quando strettamente indispensabile alla tutela di una posizione giuridica, può prevalere sulla riservatezza economica e commerciale dei terzi; l’amministrazione deve quindi consentire l’ostensione dei dati pertinenti, eventualmente mediante oscuramento delle informazioni estranee alla procedura.
- Il diritto di accesso non si estende a dati economici più ampi di quelli necessari alla tutela dedotta: il fatturato complessivo di un’impresa può essere escluso quando comprenda componenti non rilevanti per la verifica del budget pubblico, mentre devono essere ostesi i dati pertinenti, come il valore della produzione posto a base del calcolo e gli importi liquidati dal servizio sanitario.
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