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Sentenza

Sentenza n. 1798/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7513/2024

Giustizia amministrativa202503815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7513/2024, recante condanna all'erogazione della Carta elettronica docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7513/2024, notificata al Ministero il 26 novembre 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre precisato gli obblighi relativi alla presentazione della parcella e al deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere della domanda di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compreso l'ordine all'amministrazione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice presuppone, nel caso esaminato, il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71 richiamati nella sentenza.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Impone il rispetto del termine decadenziale per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso e delle spese.

Massime di principio

  • Quando una sentenza non impugnata impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l'amministrazione non vi provvede dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo giudiziale entro un termine assegnato e, per l'ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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