Sentenza n. 1798/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7513/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7513/2024, recante condanna all'erogazione della Carta elettronica docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7513/2024, notificata al Ministero il 26 novembre 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre precisato gli obblighi relativi alla presentazione della parcella e al deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per le spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Consente al giudice amministrativo di conoscere della domanda di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compreso l'ordine all'amministrazione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice presuppone, nel caso esaminato, il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71 richiamati nella sentenza.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Impone il rispetto del termine decadenziale per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso e delle spese.
Massime di principio
- Quando una sentenza non impugnata impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l'amministrazione non vi provvede dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo giudiziale entro un termine assegnato e, per l'ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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