Cassazione Civile, Ordinanza n. 20273/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato in relazione la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una società che utilizzava gas per la propria attività commerciale conveniva in giudizio il fornitore chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di un credito fatturato per consumi di gas. Il fornitore resistendo proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo della fattura di conguaglio relativa al periodo di fornitura, indicando tuttavia che dal totale dei consumi dovevano essere sottratti i consumi già fatturati in acconto per 18.215 mc. Il Tribunale accertava i consumi effettivi in 19.384 mc e accoglieva parzialmente la riconvenzionale. In appello la società cliente lamentava che il giudice avesse omesso di detrarre i 18.215 mc già fatturati in acconto, ma la Corte d’appello rigettava il gravame affermando che l’appellante avrebbe dovuto provare di avere pagato quelle fatture. Con il ricorso per cassazione la società cliente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. e 2907 c.c. per ultrapetizione, poiché il credito relativo ai 18.215 mc era stato escluso dalla stessa domanda riconvenzionale e non poteva essere richiesto/provato in giudizio; 2) violazione degli artt. 100, 115, 167 c.p.c. e 2697 c.c. per errata imputazione dell’onere probatorio sul pagamento di consumi che non costituivano oggetto della domanda; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che il fornitore aveva chiesto il pagamento del corrispettivo al netto dei 18.215 mc già fatturati in acconto, escludendo dunque tali consumi dalla pretesa azionata; pertanto il giudice d’appello non poteva pretendere che la cliente provasse il pagamento di quei mc come se fossero oggetto della causa, essendo incorso in ultrapetizione e in una valutazione contraddittoria. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la pretesa del fornitore aveva escluso i consumi già fatturati in acconto, sicché non potevano essere rimessi in discussione come oggetto di prova e di decisione.
art. 99 c.p.c.
la domanda giudiziale delimita l’oggetto del processo e il potere decisorio del giudice.
art. 2907 c.c.
la tutela giurisdizionale è attivata e delimitata dalla domanda di parte.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione e sull’interesse ad agire, ma non è oggetto di autonoma specifica ratio decisoria.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sull’erronea valutazione del materiale di causa e dell’oggetto della prova.
art. 167 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla delimitazione delle difese e delle contestazioni del convenuto.
art. 2697 c.c.
l’onere della prova non può essere posto a carico della parte su un fatto che, in base alla domanda avversaria, non costituiva oggetto del giudizio.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di regole di soccombenza per le spese.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per la regolazione delle spese in presenza di reciproca soccombenza.
Massime di principio
- Il giudice non può pretendere la prova di un fatto che la stessa parte attrice o convenuta abbia escluso dall’oggetto della propria domanda, perché ciò integra ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando la parte creditrice chieda il pagamento di un importo "al netto" di una determinata posta già fatturata in acconto, tale posta resta fuori dal thema decidendum e non può essere nuovamente gravata di un onere probatorio sul suo pagamento come se fosse oggetto del giudizio.
- L’interpretazione della domanda deve avvenire sulla base del contenuto sostanziale delle conclusioni e delle difese, non di una lettura isolata o contraddittoria che alteri l’oggetto della pretesa azionata.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può riflettersi anche nell’erronea distribuzione dell’onere della prova, quando il giudice faccia dipendere il rigetto della domanda dalla mancata dimostrazione di un fatto estraneo al petitum e alla causa petendi.
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