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Sentenza

Sentenza n. 3577/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 419/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata il 27.03.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente per quattro annualità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'accredito della somma, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conseguente all'irregolare notificazione del titolo esecutivo al Ministero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 quando l'oggetto dell'ottemperanza è un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, poiché l'ottemperanza costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell'amministrazione debitrice, mediante l'indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA. La notificazione effettuata agli indirizzi degli Uffici scolastici regionali, della Direzione regionale, dell'ufficio ministeriale competente per il personale scolastico o presso l'Avvocatura dello Stato non è stata ritenuta idonea: i primi non individuavano l'amministrazione centrale condannata, l'indirizzo indicato in un comunicato ministeriale era contenuto in un atto organizzativo privo di efficacia normativa e l'Avvocatura dello Stato è domicilio processuale, non sede legale rilevante ai fini dell'art. 14. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso tale domicilio digitale. Non essendo validamente notificato il titolo, il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza risultava inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice dell'esecuzione del giudicato; sono stati invocati per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali [...] entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato e decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.lgs. 179/2012

    Individua i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche e consente il ricorso al Registro IPA soltanto quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulti dal Registro delle PP.AA.; in presenza di un indirizzo nel Registro delle PP.AA., la notificazione deve essere effettuata a quest'ultimo.

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012

    Rileva quale base normativa del Registro delle PP.AA., dal quale deve essere estratto il domicilio digitale dell'amministrazione destinataria della notificazione.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    Non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia alla disciplina dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 per individuare l'indirizzo digitale validamente utilizzabile.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche all'azione di ottemperanza quando essa mira all'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, anche se l'adempimento deve avvenire mediante accredito di moneta elettronica.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il titolo esecutivo deve essere notificato presso la sede legale dell'amministrazione effettivamente obbligata secondo il giudicato, utilizzando il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA. quando tale indirizzo sia presente.
  • Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto in via residuale, quando per la medesima amministrazione non risulti un indirizzo nel Registro delle PP.AA.; un indirizzo indicato in un mero comunicato o atto organizzativo dell'amministrazione non sostituisce il domicilio digitale ufficiale previsto dalla legge.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, quale domicilio processuale dell'amministrazione, non equivale alla notificazione presso la sede legale dell'ente richiesta dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non fa decorrere il termine dilatorio per l'adempimento spontaneo.
  • La mancata o invalida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice impedisce la decorrenza del termine di 120 giorni e comporta l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta prima del suo valido decorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoAmministrazione digitale
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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