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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09547/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda le trattenute operate dalla Cassa su ratei di pensione maturati nel periodo aprile 2011-maggio 2021 a titolo di contributo di solidarietà. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato, dichiarando illegittime le trattenute perché la Cassa non era legittimata da una norma di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost., ed escludendo la prescrizione quinquennale invocata dall'ente, con decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e della normativa sopravvenuta, per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà anche in base a delibere adottate prima della maturazione del diritto alla pensione; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa all'applicazione del contributo nella misura dell'1% per il biennio 2012-2013; (3) violazione delle norme in tema di prescrizione per sostenere che il diritto del pensionato fosse soggetto a prescrizione quinquennale; (4) violazione delle norme sugli interessi per negare che questi decorressero dalle date dei singoli prelievi. La Cassazione ha respinto il ricorso: il primo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché contrari a orientamenti di legittimità consolidati; il secondo è stato ritenuto infondato; il terzo inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. È stata inoltre applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. con pagamento di € 1.500 in favore della Cassa delle Ammende. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimato, rimasto costituito solo come intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Cassa. Ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire, con atti regolamentari o delibere, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che la pretesa di ripetizione/riliquidazione in casi di trattenute illegittime segue la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale, quando sia controverso l'ammontare della prestazione pensionistica. Quanto agli interessi, ha confermato la decorrenza dalla data dei singoli prelievi illegittimi. Il giudizio si è concluso con rigetto del ricorso e applicazione di una sanzione pecuniaria processuale in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamato come base dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma non idoneo a fondare l'istituzione del contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamato nel quadro dell'autonomia degli enti privatizzati

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    l'autonomia regolamentare dell'ente opera entro i limiti di variazione delle aliquote, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti già attribuiti

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    la novella non attribuisce agli enti il potere di istituire un contributo di solidarietà, perché resta ferma l'incompatibilità con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    norma di interpretazione autentica che opera solo per gli atti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e comunque richiede la finalità di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    riguarda interventi ex ante per assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, non equiparabili a delibere che istituiscano un contributo di solidarietà illegittimo

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei parametri costituzionali invocati

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei parametri costituzionali invocati

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale, non essendo sufficiente un atto regolamentare dell'ente

  • art. 9 dello Statuto della Cassa

    richiamato dalla ricorrente quale fondamento regolamentare interno

  • art. 32 dello Statuto della Cassa

    richiamato dalla ricorrente quale fondamento regolamentare interno

  • delibera n. 4 del 2008

    atto interno richiamato dalla ricorrente, non idoneo a superare il limite di legge

  • delibera n. 3 del 2013

    atto interno richiamato dalla ricorrente, non idoneo a superare il limite di legge

  • delibera n. 10 del 2017

    atto interno richiamato dalla ricorrente, non idoneo a superare il limite di legge

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non risolutivo rispetto alla questione di legittimità del contributo

  • art. 112 c.p.c.

    non sussiste omessa pronuncia se il rigetto dell'appello principale comporta implicitamente il rigetto delle domande subordinate

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale vale solo per crediti liquidi ed esigibili; se è controverso l'ammontare della pensione, opera la prescrizione decennale

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima

  • art. 3 Cost.

    richiamato anche nel motivo sulla prescrizione

  • art. 38 Cost.

    richiamato anche nel motivo sulla prescrizione

  • art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412

    invocato per la decorrenza degli interessi, ma non accolto

  • art. 1224 c.c.

    invocato per la decorrenza degli interessi, ma la Corte afferma la decorrenza dalla maturazione del diritto al credito previdenziale

  • art. 2033 c.c.

    invocato per la ripetizione delle somme indebitamente trattenute e per gli accessori

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta non accettata consente l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna equitativa in favore della Cassa delle Ammende nel caso di definizione conforme alla proposta non accettata

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per i presupposti processuali conseguenti al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite quando la misura non sia prevista da una legge: si tratta infatti di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.
  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali ex art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 opera solo entro i limiti espressamente previsti dalla norma e non consente di incidere sui trattamenti pensionistici mediante prelievi solidaristici estranei ai criteri di determinazione della pensione.
  • Le norme sopravvenute che riconducono gli atti degli enti alla finalità dell'equilibrio finanziario di lungo periodo non legittimano contributi straordinari di solidarietà se la misura ha carattere provvisorio e non incide sui criteri di calcolo del trattamento pensionistico.
  • In tema di previdenza, la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestato l'ammontare della pensione o la legittimità di trattenute che ne riducono l'importo, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Per i crediti previdenziali illegittimamente trattenuti, gli interessi decorrono dalla data in cui il diritto alla prestazione matura e il prelievo è effettuato, perché capitale e accessori compongono un'unica prestazione previdenziale.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia se il giudice, rigettando l'impugnazione principale, elimina implicitamente anche le domande subordinate che ne costituiscono sviluppo o gradazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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