Ordinanza n. 124/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della nota di ANAS prot. n. 0281968 del 4 aprile 2024, comunicata in pari data e dei relativi allegati; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto della S.A.L.C. S.p.A. alla revisione dei prezzi ex art. 26 del d.l. 50/2022 e s.m.i. nella misura prevista dalla legge con riferimento agli oneri per la sicurezza; nonché per la condanna dell’ANAS S.p.A. al pagamento dell’importo accertato come dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di ANAS recante il diniego o la contestazione della revisione dei prezzi riferita agli oneri per la sicurezza
Esito
La controversia
L’impresa appaltatrice ha impugnato la nota di ANAS del 4 aprile 2024 e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento. Ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. 50/2022, nella misura prevista dalla legge con riferimento agli oneri per la sicurezza, nonché la condanna di ANAS al pagamento dell’importo ritenuto dovuto. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non definisce la controversia né decide sulle domande di annullamento, accertamento e condanna. Ritenendo necessarie, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ulteriori informazioni sulla vicenda, dispone incombenti istruttori a carico di ANAS. L’amministrazione deve depositare una relazione dettagliata sui fatti dedotti in giudizio, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L’ordinanza deve essere eseguita dall’amministrazione; le spese non sono disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 50/2022
revisione dei prezzi nella misura prevista dalla legge con riferimento agli oneri per la sicurezza
La norma è invocata dalla parte ricorrente quale base del diritto alla revisione dei prezzi; l’ordinanza non ne valuta nel merito l’applicabilità.
art. 1 c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
È richiamato quale fondamento dei criteri che giustificano l’acquisizione istruttoria.
art. 2, comma 2, c.p.a.
esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio
È richiamato insieme all’art. 1 c.p.a. per motivare la necessità di procedere rapidamente all’istruttoria.
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso
Costituisce la base processuale dell’ordine rivolto ad ANAS di depositare una relazione sui fatti e la documentazione utile.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessaria una più completa conoscenza dei fatti per decidere la controversia, può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e degli atti o documenti utili ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
- Le esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio possono giustificare l’adozione di incombenti istruttori prima della definizione delle domande di annullamento, accertamento e condanna.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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