Cassazione Civile, Ordinanza n. 15105/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di affidamento di un appalto di servizi di vigilanza. La stazione appaltante aveva scelto di assoggettare la selezione del contraente alle regole dell'evidenza pubblica, pur in una fattispecie che, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, non era imposta dalla legge nel regime pubblicistico del d.lgs. n. 50 del 2016. Il ricorrente ha censurato la decisione che aveva attratto la lite alla giurisdizione amministrativa, sostenendo che, trattandosi di appalto sottratto all'ambito operativo del codice dei contratti e procedimentalizzato solo per scelta volontaria della committente, la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato che la giurisdizione sulla domanda proposta spetta al giudice ordinario. Ha quindi rimesso la causa al giudice ordinario anche per la liquidazione delle spese processuali. La decisione si fonda sul principio per cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture richiede che il regime pubblicistico discenda dalle caratteristiche oggettive del contratto e soggettive della stazione appaltante, non essendo sufficiente che la stazione appaltante abbia volontariamente applicato regole di evidenza pubblica a un appalto altrimenti privatistico.
Norme richiamate
d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 115-121
Richiamati per escludere che l'appalto in esame fosse imposto dal codice dei contratti pubblici in base alla volontà della legge; la sottoposizione al regime pubblicistico non derivava da tali norme.
art. 133, lett. e), d.lgs. n. 104 del 2010
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture opera solo quando il regime pubblicistico discende dalle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie.
art. 33, comma secondo, lett. d), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
Richiamato quale antecedente normativo del medesimo principio sulla giurisdizione esclusiva nelle controversie di affidamento di appalti pubblici.
artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205
Richiamati in continuità con la disciplina della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie di appalti pubblici.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie sull'affidamento di lavori, servizi e forniture sussiste solo quando l'appalto è assoggettato al regime pubblicistico per effetto della legge e della natura della stazione appaltante, non quando l'applicazione di regole pubblicistiche dipenda da una scelta volontaria della committente.
- La procedimentalizzazione della scelta del contraente, se non imposta dall'ordinamento, non trasforma da sola una controversia di natura privatistica in una controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa.
- Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di appalti occorre guardare alle caratteristiche oggettive del rapporto e alla natura soggettiva del committente, non alla sola autovincolazione della stazione appaltante alle regole dell'evidenza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15063/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15064/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →