Sentenza del 12/02/2019 n. 4036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, articolando cinque motivi relativi al recupero di IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003. Le contestazioni riguardavano, in particolare, l'indebita applicazione del regime del margine nella compravendita di autovetture, l'errata contabilizzazione di alcune fatture e l'omessa dichiarazione di maggiori ricavi. I resistenti hanno eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i cinque motivi di merito, ritenendo preliminarmente fondato il rilievo di tardività. La sentenza impugnata era stata depositata il 27 maggio 2010 e il termine ultimo per proporre il ricorso scadeva il 12 luglio 2011. Dalla documentazione risultava invece che l'Agenzia aveva consegnato il ricorso all'ufficiale giudiziario il 13 luglio 2011. Poiché, per il notificante, la notificazione si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c. L'Agenzia delle entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 10.000 euro, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
Art. 327, comma 1, c.p.c.
termine ultimo per la notifica
La Corte ha applicato il termine lungo per impugnare le sentenze, ritenendo tardivo il ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario oltre la scadenza.
Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002
la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario
Il principio distingue il momento di perfezionamento della notifica per il notificante, coincidente con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, da quello per il destinatario, coincidente con la ricezione o con il compimento delle attività necessarie alla conoscibilità dell'atto.
Cass. civ., sez. V, 25 febbraio 2015, n. 3755
ciò che rileva è il momento della consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario
La pronuncia conferma che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il notificante deve dimostrare di aver consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando un'impugnazione deve essere notificata entro un termine, per il notificante rileva la data in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario o al soggetto incaricato della notificazione, non la successiva data di spedizione o ricezione da parte del destinatario.
- La parte che impugna deve conservare e produrre una prova documentale certa della consegna dell'atto entro il termine, come ricevute, timbri, accettazioni o attestazioni ufficiali.
- Anche un ritardo di un solo giorno comporta, in linea generale, l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce al giudice di esaminare le questioni di merito.
- Il principio del perfezionamento della notifica opera diversamente per notificante e destinatario: il primo è tutelato dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario, mentre per il secondo rileva la ricezione o il completamento delle formalità che consentono la conoscenza dell'atto.
- In caso di contestazione sulla tempestività, l'onere di provare la consegna entro il termine grava sulla parte che ha proposto l'impugnazione.
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