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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento - dell’ordinanza prot. n. 361136 del 23/09/2022, notificata in pari data, avente ad oggetto: “Rimozione del chiosco sito in via San Vincenzo 176 AR e rimessa in pristino del suolo a seguito della decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico con chiosco adibito a rivendita di giornali n. 16721 del 07/02/2018”, con la quale il Comune di Genova ha ordinato all’avente causa dell’odierno ricorrente la prefata rimozione e il ripristino del suolo con restituzione dell’area al Comune nel termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima ordinanza, dando espressamente atto che, in mancanza, si provvederà d’ufficio con addebito delle relative spese sostenute dalla scrivente Amministrazione; - nonché di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202200653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di un chiosco e ripristino del suolo pubblico, conseguente alla decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Genova aveva disposto la rimozione del chiosco adibito a rivendita di giornali e il ripristino del suolo, con esecuzione d’ufficio e addebito delle spese in caso di mancata ottemperanza. Ha dedotto, in via principale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-ter l. 241/1990 e dell’art. 823 c.c., il difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, il travisamento e la violazione della sequenza procedimentale prevista per l’esecuzione coattiva. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del contraddittorio. È stata dedotta anche la violazione dell’art. 15, comma 5, del regolamento comunale sul canone patrimoniale e dell’art. 24 Cost., sostenendo l’irragionevolezza dell’azione amministrativa e la lesione del diritto di difesa. In via derivata, la ricorrente ha contestato l’illegittimità del provvedimento di decadenza della concessione, deducendo violazione dell’effetto conformativo e dell’esecutività della precedente sentenza del TAR Liguria n. 727/2021, violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, violazione della disciplina regolamentare comunale, dei principi di gradualità e proporzionalità, buon andamento e imparzialità, nonché della normativa emergenziale e regionale richiamata nel ricorso. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il chiosco era stato effettivamente rimosso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte. La dichiarazione della ricorrente, depositata e reiterata prima della decisione, è stata ritenuta univoca nel manifestare il venir meno dell’interesse alla domanda di annullamento. Il Collegio ha affermato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 21-ter l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riferimento ai presupposti e alla sequenza procedimentale dell’esecuzione coattiva dell’ordinanza; la questione non è stata esaminata per la definizione in rito.

  • art. 823 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela dei beni pubblici e al ripristino dell’area; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale; la censura non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dal provvedimento di decadenza presupposto; la relativa questione non è stata decisa.

  • art. 112 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’effetto conformativo e all’esecuzione della precedente sentenza; la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte che ha promosso l’azione conserva la disponibilità dell’interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiararne il sopravvenuto venir meno.
  • Quando il ricorrente manifesta in modo univoco, prima della decisione, di non avere più interesse alla domanda di annullamento, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàOccupazione di suolo pubblico
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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