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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00659/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La società segnalante ha chiesto la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 23400/2023, sostenendo che, nel rigettare il ricorso avversario, la Corte avrebbe omesso di statuire sulle spese relative alla fase di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello. Secondo la segnalazione, la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di inibitoria e rimesso la liquidazione di quelle spese al giudizio di legittimità, sicché nel giudizio di cassazione, anche alla luce della memoria ex art. 378 c.p.c., sarebbe stato necessario provvedere espressamente. Dopo il deposito di atto di rinuncia alla segnalazione, la Corte ha comunque esaminato d'ufficio la questione della correzione dell'errore materiale/omissione denunciata.

La decisione

La Corte ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulla correzione. Ha ritenuto irrilevante la rinuncia depositata, perché riferita a una mera segnalazione e non a una rituale istanza notificata alla controparte. Nel merito, ha escluso la possibilità di correzione d'ufficio, osservando che dalla motivazione dell'ordinanza precedente non emergeva con chiarezza che le spese della fase cautelare/inibitoria non fossero già ricomprese nella liquidazione onnicomprensiva, e che comunque non ricorreva una discrasia evidente tra motivazione e dispositivo, requisito necessario per la correzione. Per tali ragioni ha chiuso il procedimento con pronuncia di non luogo a provvedere.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    memoria depositata nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

    la memoria depositata in sede di legittimità è stata richiamata come elemento del procedimento, ma non è stata ritenuta sufficiente a fondare la correzione richiesta.

Massime di principio

  • La correzione di un provvedimento della Corte di cassazione presuppone un errore emendabile che risulti da una discrasia oggettiva e immediatamente percepibile tra motivazione e dispositivo, non essendo sufficiente una mera prospettazione interpretativa della parte.
  • Se dalla motivazione del provvedimento non emerge in modo univoco l'omissione denunciata, la correzione non può essere utilizzata per integrare o riscrivere il contenuto decisorio.
  • Una rinuncia riferita a una semplice segnalazione, e non a una formale istanza notificata alla controparte, non è idonea a determinare automaticamente la chiusura del procedimento correttivo d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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