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Sentenza

Sentenza n. 16580/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025, nelle parti in cui determinano la soppressione e/o la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse per i ricorrenti appartenenti alla categoria della rotazione B; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano ai ricorrenti; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio dei ricorrenti nell'attuale collocazione.

Giustizia amministrativa202602650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 di attuazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, nella parte relativa alla soppressione o delocalizzazione di posteggi a rotazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due operatori del commercio su aree pubbliche e un'associazione di categoria hanno impugnato la determinazione attuativa del Piano municipale approvato il 18 dicembre 2025, lamentando la soppressione o delocalizzazione di posteggi a rotazione di loro interesse. Hanno dedotto: 1) l'assenza di un adeguato contraddittorio procedimentale preventivo; 2) l'incoerenza sistematica e l'inintelligibilità delle scelte pianificatorie; 3) il difetto di motivazione e di istruttoria per la soppressione di posteggi ritenuti inattivi; 4) l'erronea valutazione della presenza di una pista ciclabile per alcune postazioni e la mancata considerazione di collocazioni alternative per altre. L'associazione ha agito insieme ai singoli operatori, senza comprovare, secondo il TAR, un grado adeguato di rappresentatività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'associazione priva di legittimazione attiva, per mancata prova di un'adeguata rappresentatività, e ha respinto nel merito il ricorso degli operatori. Ha escluso la violazione del contraddittorio: le comunicazioni municipali del 2024 e del 2025 avevano reso note le risultanze delle conferenze di servizi e invitato le associazioni di categoria a formulare proposte di ottimizzazione e localizzazione alternativa; tenuto conto dell'ampia discrezionalità pianificatoria e della necessità di distribuire mediante procedure competitive una risorsa limitata, il contraddittorio preventivo non doveva estendersi oltre tale ambito. Ha respinto anche le censure di difetto di motivazione e istruttoria, rilevando che la deliberazione municipale dava conto di verifiche tecniche per ciascuna postazione, comprendenti sopralluoghi della Polizia Locale, compatibilità con i vincoli, sicurezza stradale, decoro e distanze minime. Le contestazioni sulle singole postazioni non superavano la valutazione complessiva propria della pianificazione dell'intero territorio e non imponevano l'applicazione di criteri isolati di mantenimento o soppressione. Quanto al quadro concessorio, ha ritenuto applicabile il comma 6 dell'art. 11 della legge richiamata in sentenza: le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo del comma 5 erano valide sino al 31 dicembre 2025, mentre non ricorreva il presupposto del procedimento di rinnovo ancora pendente, essendo gli atti che lo avevano avviato stati annullati nel 2021. Ha quindi ritenuto necessarie procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle postazioni. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 5 e 6, l. 214/2023

    Nella fattispecie che ci occupa è quest’ultima di cui al comma 6 la norma che deve essere applicata, di guisa che le concessioni hanno trovato la loro scadenza ex lege il 31 dicembre 2025.

    Il comma 6 governa le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo contemplati dal comma 5 e ne ha prorogato la validità soltanto sino al 31 dicembre 2025.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

    Il potere di annullamento d'ufficio è richiamato quale limite al rinnovo automatico delle concessioni in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti prescritti.

  • art. 181, comma 6-bis, d.l. 41/2020, convertito dalla l. 69/2020

    Ciò in quanto l’attuazione della norma di rinnovo delle concessioni è risultata impedita dopo che -come già esposto dal Tribunale nei citati precedenti- a seguito di conforme parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 181 c. 6-bis del D.L. 41/2020, convertito con L. 69/2020, con Determinazione Dirigenziale rep. QH/112 (prot. QH/13550) aveva provveduto ad annullare il provvedimento (D.D. rep. QH/1328/2020 del 30.12.2020) con il quale, in precedenza, la medesima Amministrazione aveva dato avvio alla procedura di rinnovo, per i posteggi “a rotazione”, delle concessioni scadute il 31.12.2020.

    La disposizione è richiamata quale base del percorso che condusse all'annullamento degli atti di avvio del rinnovo delle concessioni; l'annullamento, divenuto legittimo secondo il precedente del Consiglio di Stato citato dal TAR, escludeva che il procedimento fosse ancora pendente alla data rilevante.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Tra i due settori è quindi ravvisabile un minimo comune denominatore, dato dall’esistenza di una domanda che dal mercato si rivolge a risorse pubbliche, la cui limitatezza esige di regolarne l’accesso attraverso modelli imparziali di selezione, quale quello dell’evidenza pubblica sancito dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

    Quando la domanda del mercato si rivolge a risorse pubbliche limitate, l'accesso alle concessioni deve essere regolato mediante procedure imparziali di selezione a evidenza pubblica.

  • art. 4 D.A.C. n. 101/2023

    Inoltre, si deve ribadire che, come eccepito dalle difese comunali, la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 34 del 18.12.2025 evidenzia che "per ciascuna postazione oggetto di valutazione il Municipio ha svolto un’istruttoria tecnica completa, basata sulle risultanze dei sopralluoghi della Polizia Locale, sulle verifiche di compatibilità con la normativa vincolistica (incluso il Decreto Galloni), sui profili di sicurezza stradale, sulla tutela del decoro, sul rispetto delle distanze minime previste dall’art. 4 della D.A.C. n. 101/2023".

    La verifica delle distanze minime prevista dalla disciplina comunale costituisce uno degli elementi dell'istruttoria tecnica svolta per ciascuna postazione e concorre a fondare la valutazione di adeguatezza dell'istruttoria.

Massime di principio

  • La pianificazione del commercio su aree pubbliche può conformare e riallocare le postazioni in funzione delle esigenze generali di sicurezza, qualità della vita e mobilità urbana; quando il suolo pubblico disponibile costituisce una risorsa limitata e le concessioni offrono occasioni di guadagno agli operatori, l'accesso deve essere regolato con procedure imparziali a evidenza pubblica.
  • Il contraddittorio preventivo in una pianificazione generale delle postazioni può essere circoscritto alla comunicazione delle risultanze istruttorie e alla possibilità per le categorie interessate di presentare proposte di ottimizzazione e localizzazione alternativa, quando le scelte sono condizionate dalla scarsità della risorsa e dall'esigenza di una selezione competitiva.
  • La legittimità delle scelte sulle singole postazioni va valutata nel contesto della pianificazione complessiva del territorio; non è necessario applicare a ciascuna postazione, isolatamente considerata, criteri regolamentari di mantenimento o soppressione, purché l'atto dia conto di un'istruttoria tecnica riferita alle postazioni e delle esigenze generali considerate.
  • Il regime di proroga previsto per le concessioni interessate da un procedimento di rinnovo ancora pendente non si applica quando gli atti di avvio di quel procedimento siano stati previamente annullati; in tale situazione opera il regime delle concessioni non interessate da quei procedimenti, con la scadenza prevista dalla relativa disposizione.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaConcessioni demaniali marittime
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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