Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13119/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della "continuazione" tra due sentenze di condanna a suo carico, entrambe per reati ex art. 624-bis c.p., relative a condotte commesse nel febbraio 2017 e nel giugno 2017, sostenendo che i reati siano espressione di un "medesimo disegno criminoso" (stessa tipologia di reato e concorso con lo stesso complice). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo che mancassero elementi di programmazione unitaria, richiamando la distanza temporale e le diverse località di commissione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto illogica e insufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha trascurato indicatori rilevanti della continuazione (identità dei titoli di reato, breve lasso temporale tra le condotte, presenza di un soggetto in comune tra i correi) e non ha adeguatamente valutato i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per l'individuazione del "medesimo disegno criminoso". La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio in diversa composizione (vietato che partecipi il giudice che già si è pronunciato, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n.183/2013).

Norme richiamate

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione

    Consente al condannato o al P.M. di chiedere, in sede di esecuzione, l'applicazione della disciplina della continuazione tra sentenze diverse; il giudice dell'esecuzione deve valutare se sussistono i presupposti sostanziali della continuazione

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge

    Definisce i presupposti sostanziali della continuazione: occorre che le azioni siano esecutive di un "medesimo disegno criminoso"; la valutazione si effettua con criteri indiziari (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.)

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)

    Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita; inoltre i reati successivi devono essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato

    Stabilisce i criteri-indicatore che il giudice deve valutare per riconoscere la continuazione e richiama l'esigenza di un esame approfondito anche in sede esecutiva

  • Corte costituzionale, sent. 3 luglio 2013, n. 183

    dichiarata costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato

    Imposta il divieto di ricomporre la stessa composizione giudicante che ha già deciso sull'istanza di continuazione: il nuovo giudizio di rinvio deve svolgersi in diversa composizione

Massime di principio

  • La domanda di applicazione della continuazione in sede esecutiva si valuta con gli stessi criteri sostanziali del giudizio di cognizione: il giudice deve esaminare gli indici (omogeneità dei reati, bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, partecipi in comune, ecc.)
  • La diversa localizzazione delle condotte non è di per sé decisiva: luoghi differenti non escludono la possibilità di un "medesimo disegno criminoso" se ricorrono altri indicatori
  • La mera coincidenza della tipologia di reato e la presenza di un complice comune sono indici rilevanti ma non sempre sufficienti: occorre che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo reato
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo adeguato la negativa alla continuazione: omissioni o argomentazioni contraddittorie possono determinare l'annullamento con rinvio
  • Se la decisione di rinvio è necessaria, il nuovo giudizio deve svolgersi in diversa composizione, in applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n.183/2013
  • In fase valutativa è essenziale considerare il complesso degli indici insieme e non valorizzarne isolatamente uno senza verificare la loro convergenza verso l'esistenza di un disegno criminoso unitario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.