Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per truffa aggravata (art. 416bis1 c.p.). Si censuravano: carenza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (la ricostruzione si fonderebbe su mere presunzioni e non avrebbe valutato ipotesi alternative come cattiva gestione contabile); mancata e insufficiente motivazione sull'aggravante "416bis1" nella declinazione del metodo e dell'agevolazione mafiosa (assenza di dolo intenzionale e di elementi specifici, uso di valutazioni ex post e generiche, omissione di valutazione di memorie); difetto di motivazione sulle esigenze cautelari (presunzione relativa dell'art. 275 co.3 c.p.p., rilevanza del tempo trascorso, silenzio all'interrogatorio, mancanza di pericolo di fuga, inquinamento probatorio o di reiterazione, incensuratezza della ricorrente e eventi risalenti nel tempo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione del tribunale del riesame circa la gravità degli indizi: le ricariche consistenti su carte PostePay intestate all'indagata e i prelievi in bancomat nella stessa zona delle ricevitorie costituivano riscontri indiziari rilevanti e le ipotesi alternative prospettate non erano sostenute da riscontri probatori allo stato delle indagini. È stata confermata anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 c.p. nella declinazione dell'agevolazione all'organizzazione, in particolare per la prosecuzione della gestione delle attività nonostante provvedimenti di amministrazione/sequestro e per i rilievi sui rapporti familiari con soggetti ritenuti organici all'organizzazione. Sulla misura cautelare il tribunale ha adeguatamente motivato l'adozione della custodia carceraria richiamando la presunzione relativa di adeguatezza di cui all'art. 275 co.3 c.p.p., considerazioni sul possibile uso di forme violente contro gli amministratori giudiziari e i legami familiari con componenti attivi dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416bis1 cod. pen.
L'aggravante di agevolazione di tipo mafioso è stata intesa come sussistente quando l'indagata, con comportamento che ha permesso la prosecuzione dell'attività economica soggetta ad amministrazione giudiziaria/sequestro, ha agevolato l'organizzazione; la Corte ritiene sufficiente l'insieme indiziario a livello di gravità indiziaria.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
La presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare è stata ritenuta applicabile alla luce di elementi concreti (forme violente di aggressione verso amministratori giudiziari, rapporti familiari con soggetti ritenuti organici all'organizzazione) che giustificano la custodia cautelare.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
I motivi di cassazione dedotti con riferimento a inosservanza di legge e carenza della motivazione sono stati esaminati limitatamente alla verifica della adeguatezza della motivazione del giudice di merito, senza poter procedere a riletture probatorie; la Corte ha ritenuto la motivazione congrua rispetto ai canoni logici e giuridici.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'infondatezza del ricorso ai sensi della normativa sulle impugnazioni in materia cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti amministrativi consequenziali alla pronuncia.
Sez. Un., 22 marzo 2000 n. 11 (giurisprudenza citata)
Principio interpretativo secondo cui la revisione in sede di legittimità delle misure cautelari è limitata a verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, senza possibilità di rinnovare la valutazione probatoria e senza rileggerne ex novo gli elementi probatori.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la cassazione non rifa' il giudizio probatorio: verifica soltanto se il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata e coerente che giustifichi la gravità indiziaria.
- Le ricostruzioni basate su circostanze fattuali (es. ricariche su carte PostePay e prelievi coerenti con l'attività) possono legittimare, a livello indiziario, la misura cautelare se spiegate logicamente e con nessi temporali e spaziali adeguati.
- Ipotesi alternative prospettate dalla difesa (es. cattiva gestione contabile) richiedono elementi probatori concreti per essere ritenute idonee a scalfire il quadro indiziario; mere possibilità alternative non sono sufficienti.
- L'aggravante di tipo mafioso (art. 416bis) può essere ravvisata anche se l'agevolazione all'organizzazione emerge nella forma di continuazione dell'attività economica nonostante provvedimenti giudiziari e tramite rapporti familiari/organici che agevolano la gestione.
- La presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare (art. 275 co.3 c.p.p.) trova applicazione quando ricorrono elementi concreti di rischio (es. minacce o violenze verso amministratori giudiziari, rapporti diretti con soggetti organici all'organizzazione) che giustifichino la restrizione.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre contestare la motivazione del giudice di merito con argomentazioni e, se possibile, prove concrete; il rimedio in Cassazione è inefficace se mira solo a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto.
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