Sentenza n. 2855/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di rimodulazione del Piano Assistenziale Individuale del figlio minore, presentata il 14 luglio 2025 e trasmessa dal Comune alla Commissione UVM dell’ASP il 28 luglio 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall’ASP di Palermo sull’istanza del 14 luglio 2025, volta a ottenere la rimodulazione del precedente Piano Assistenziale Individuale del figlio minore. In pendenza del giudizio, gli enti hanno predisposto il piano richiesto; la ricorrente ha quindi domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, durante il giudizio, è stato predisposto il piano assistenziale richiesto. Ha condannato l’ASP di Palermo, e non il Comune, a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario: l’istanza è stata riscontrata solo dopo l’introduzione del ricorso e l’adozione del provvedimento richiedeva una valutazione tecnico-specialistica che il Comune non poteva compiere autonomamente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce delle circostanze riferite da parte ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
La predisposizione in pendenza del giudizio del piano richiesto determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione soddisfa in pendenza del giudizio la pretesa sostanziale oggetto di un ricorso contro il silenzio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- Se l’istanza è riscontrata solo dopo l’introduzione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione responsabile del ritardo; quando il provvedimento richiede una valutazione tecnico-specialistica che un altro ente coinvolto non può compiere autonomamente, le spese possono essere addossate unicamente all’ente competente per tale valutazione.
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