Cassazione Penale, Ordinanza n. 14148/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per avere portato fuori dalla propria abitazione due coltelli a scatto, condotta ritenuta integrare la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975. Il ricorso deduceva l'erronea applicazione della legge penale per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale fosse già maturato al momento della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per il reato contravvenzionale contestato, il termine ordinario di prescrizione fosse di quattro anni, aumentabile fino a cinque, e che, per i fatti commessi il 14/09/2018, dovesse applicarsi anche la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, ancora applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Ne è derivato che il termine di prescrizione risultava comunque successivo alla sentenza d'appello del 13/05/2024. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice della contravvenzione contestata, relativa al porto fuori abitazione di coltelli a scatto.
art. 159 cod. pen.
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione; la Corte ne applica il regime previgente come modificato dalla legge n. 103/2017 per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019.
art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica la disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte per calcolare l'ulteriore periodo aggiuntivo fino a un massimo di un anno e sei mesi.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
La Corte richiama la recente decisione delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina previgente della sospensione della prescrizione continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina transitoria sulla prescrizione, il calcolo del termine estintivo deve tenere conto anche della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, se ancora applicabile ratione temporis.
- La verifica della prescrizione non può prescindere dalla corretta individuazione del regime intertemporale applicabile: la disciplina successiva non esclude automaticamente l'applicazione della previgente sospensione per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
- Quando la prescrizione non risulta maturata secondo il corretto calcolo del termine, il motivo di ricorso fondato esclusivamente sull'estinzione del reato è infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue ordinariamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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