Sentenza n. 16001/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3295/2025, passata in giudicato, che riconosceva il bonus docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo l’inadempimento della sentenza del Tribunale di Roma n. 3295/2025, notificata ai fini esecutivi il 6 novembre 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e alle spese di lite. La ricorrente ha affermato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o elementi sull’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che la sentenza fosse passata in giudicato, fosse stata notificata nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha inoltre rilevato che il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva fornito indicazioni circa l’esecuzione; applicando i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, ha quindi riconosciuto fondata la pretesa esecutiva. Il diritto accertato dal giudicato e i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e all’OIV del Ministero. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza e per i poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il termine di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso perché possa procedersi all’ottemperanza; nel caso concreto il TAR ne ha accertato la scadenza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
La competenza a conoscere dell’ottemperanza spetta al TAR individuato secondo la regola dell’art. 113, comma 2, c.p.a.; il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all’articolo 1, commi 121 e ss. della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso ( a.s. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22);
Il giudizio di ottemperanza dà esecuzione al diritto al bonus docente già riconosciuto dal titolo giudiziale, per gli anni scolastici e nella misura stabiliti dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine legale di adempimento, l’allegazione dell’inadempimento non specificamente contrastata dall’amministrazione, che non fornisca chiarimenti o prova dell’esecuzione, giustifica l’accoglimento della pretesa esecutiva secondo i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato: il giudice deve assicurare l’esecuzione della prestazione nei limiti conformati dal titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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