Sentenza del 05/11/2018 n. 7579 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI -Attività agricola - Esenzione - Coltivatore diretto - Insufficienza - Effettiva conduzione dell'attività - Partita iva - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava il riconoscimento delle agevolazioni ICI previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 per i terreni agricoli condotti dal coltivatore diretto. La contribuente risultava ancora iscritta come coltivatrice diretta, ma aveva cessato la partita IVA prima delle annualità 2009, 2010 e 2011. Secondo il Comune, tale cessazione dimostrava il venir meno dell'effettiva conduzione dell'attività agricola e, quindi, del presupposto per l'agevolazione. La contribuente sosteneva invece che l'iscrizione come coltivatrice diretta e l'utilizzo agricolo dei terreni fossero sufficienti, anche se destinati a integrare una pensione modesta.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune e ha ritenuto dovuti gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011. La sola permanenza del requisito soggettivo di coltivatore diretto non è stata considerata sufficiente: era necessaria anche la prova dell'effettiva conduzione agricola del terreno, svolta in via principale e comprovata, nel caso concreto, dalla partita IVA. La cancellazione della partita IVA è stata interpretata come cessazione dell'attività agricola imprenditoriale. L'uso del terreno per esigenze personali o familiari è stato ritenuto assimilabile a quello di un comune proprietario di terreno agricolo e non idoneo a mantenere l'agevolazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992
Agevolazioni ICI per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
Il beneficio richiede sia il requisito soggettivo, cioè la qualifica di coltivatore diretto, sia il requisito oggettivo dell'effettiva conduzione agricola del terreno. La sola iscrizione come coltivatore diretto non è sufficiente se non è dimostrata l'attività agricola effettivamente esercitata.
Art. 11 della Legge n. 9/1963
Iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti
L'iscrizione negli elenchi comunali costituisce elemento utile a dimostrare il requisito soggettivo di coltivatore diretto, ma non sostituisce la prova dell'effettiva conduzione agricola richiesta per l'agevolazione.
Massime di principio
- Per ottenere agevolazioni fiscali riservate ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli occorre normalmente dimostrare sia la qualifica personale sia l'effettivo esercizio dell'attività agricola sul terreno.
- La sola iscrizione come coltivatore diretto non garantisce automaticamente l'agevolazione quando altri elementi, come la cancellazione della partita IVA, indicano la cessazione dell'attività agricola imprenditoriale.
- L'utilizzo del terreno per autoconsumo, esigenze personali o familiari può non essere considerato effettiva conduzione agricola ai fini dell'agevolazione, soprattutto se manca una struttura imprenditoriale o una documentazione coerente.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione sull'effettiva attività agricola, come partita IVA attiva, iscrizioni previdenziali, fatture, vendite di prodotti, acquisti di beni strumentali e altri elementi idonei a provare la conduzione professionale del fondo.
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