Cassazione Civile, Ordinanza n. 02289/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del suo appello contro la decisione di primo grado relativa a un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali non versati. Il ricorso è stato affidato a cinque motivi: (1) omessa pronuncia della CTR sulla censura di nullità dell’avviso per difetto di motivazione; (2) motivazione apparente o insufficiente della sentenza d’appello; (3) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di liquidazione, per mancata allegazione degli atti sottoposti a tassazione; (4) violazione delle norme sull’imposta di registro per avere l’Ufficio tassato, oltre al decreto ingiuntivo, anche il rapporto negoziale sottostante, applicando impropriamente la pretesa fiscale; (5) violazione delle norme sulla prova, per avere ritenuto tassabile un atto enunciato non individuato, non allegato e non acquisito al fascicolo del monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’omessa pronuncia e la motivazione apparente della sentenza della CTR, ritenendo che il giudice di merito avesse effettivamente esaminato e respinto le censure della contribuente. Ha inoltre ritenuto che l’avviso di liquidazione fosse sufficientemente motivato perché recava l’indicazione del decreto ingiuntivo tassato, della base imponibile, delle aliquote e dei criteri tariffari. Quanto alla tassazione del rapporto enunciato, la Corte ha affermato che l’enunciazione in un atto giudiziario registrato di un contratto soggetto a registrazione in caso d’uso ne consente l’assoggettamento a imposta di registro anche indipendentemente dal caso d’uso, purché il richiamo sia specifico e consenta l’identificazione del rapporto. Ha quindi ritenuto corretta la doppia tassazione in misura fissa del decreto ingiuntivo e del contratto di prestazione d’opera professionale in esso enunciato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 112 c.p.c.
evocato per dedurre omessa pronuncia
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sua violazione è richiamata quale parametro del vizio di motivazione apparente
art. 36 d.lgs. 546/1992
norma sul contenuto della sentenza tributaria, richiamata sia per omessa pronuncia sia per motivazione apparente
art. 7, comma 1, L. 212/2000
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
richiamato dalla ricorrente per la pretesa carenza di motivazione dell’avviso
art. 22 d.P.R. 131/1986
«Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate... »
la Corte lo interpreta nel senso che l’enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d’uso è comunque assoggettabile a imposta di registro; il mero richiamo non integra caso d’uso, ma l’enunciazione nel provvedimento registrato è sufficiente per la tassazione
art. 6 d.P.R. 131/1986
la Corte esclude che il semplice richiamo dell’atto non registrato in un atto registrato configuri caso d’uso
art. 69 d.P.R. 131/1986
richiamato per la pena pecuniaria prevista per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle allegazioni e della prova
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sull’onere della prova in ordine all’atto enunciato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato non è sufficiente, da solo, a integrare il "caso d’uso"; tuttavia l’enunciazione specifica dell’atto in un provvedimento soggetto a registrazione ne consente l’assoggettamento a imposta anche se l’atto enunciato era registrabile solo in caso d’uso.
- L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro è adeguatamente motivato quando indica con precisione il provvedimento tassato, la base imponibile, le aliquote applicate e i criteri tariffari, in modo da rendere agevole la comprensione della pretesa e il pieno esercizio del diritto di difesa.
- La motivazione meramente apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non vi rientra la decisione che affronti espressamente i motivi di gravame e dia una pur sintetica, ma intellegibile, risposta alle censure.
- Ai fini della tassazione per enunciazione, non è necessario che l’atto enunciato sia materialmente allegato all’avviso o al fascicolo, se gli elementi richiamati nell’atto registrato consentono di identificarlo con certezza quanto a soggetti, contenuto e portata negoziale.
- L’imposta di registro è imposta d’atto: la tassazione del provvedimento giudiziario e dell’atto negoziale enunciato non integra duplicazione illegittima quando ciascun atto ricade autonomamente nel presupposto impositivo previsto dalla legge.
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