Cassazione Penale, Sentenza n. 31860/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990). Tre motivi principali: 1) censura della qualificazione come detenzione a fini di spaccio sulla base esclusiva del dato ponderale (assenza di confezionamento in dosi o strumenti atti al frazionamento), ritenendo che il mero peso non sia dirimente; 2) mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che vada valutata anche la reale redditività della cessione e non solo il peso; 3) mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi riproducono e reiterano le stesse censure già proposte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito. Inoltre la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla lieve entità: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego valorizzando la continuità e la stabilità dell'attività di spaccio, la natura e la pericolosità della droga, l'organizzazione rudimentale ma stabile e il ruolo dell'imputato nella rete di rifornimento e distribuzione. Per l'inammissibilità per colpa del ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha confermato l'applicabilità sulla base della valutazione complessiva degli elementi probatori (quantitativi e circostanze della condotta).
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Disposizione che prevede l'ipotesi di lieve entità; la Corte ha ricordato che il suo riconoscimento richiede una valutazione complessiva di quantità e qualità della sostanza e delle modalità, mezzi e circostanze dell'azione, e che la presenza anche di uno solo degli elementi contrari esclude l'attenuante.
Codice Penale, art. 133
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il rifiuto delle attenuanti generiche richiamando gli elementi fattuali ritenuti preponderanti (vissuto delinquenziale, stabile inserimento nell'ambito del narcotraffico, comportamento processuale).
Massime di principio
- Il dato ponderale, da solo, non è sempre decisivo: il giudice deve valutare complessivamente quantità e qualità della sostanza insieme a mezzi, modalità e circostanze (confezionamento, strumenti, continuità dell'attività, numero di acquirenti, organizzazione) per qualificare la condotta come detenzione a fini di spaccio.
- Per il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 occorre un convincimento motivato che consideri tutti i parametri normativi; la presenza di elementi indicativi di stabilità o di una rete di spaccio esclude l'attenuante.
- In sede di cassazione non è sufficiente reiterare motivi già esaminati e rifiutati in appello: il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito, altrimenti è dichiarato inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche dev'essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi di fatto (art. 133 c.p.); la valutazione del giudice di merito sul punto è insindacabile in Cassazione salvo contraddittorietà evidente.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione a favore della cassa delle ammende.
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