Sentenza n. 96/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 97/2023 della Corte di Appello di Catanzaro nonché della Sentenza n. 1054/2019 del Tribunale di Cosenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva riconosciuto la progressione retributiva per l'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 97/2023 della Corte d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato, resa in parziale riforma della sentenza n. 1054/2019 del Tribunale di Cosenza. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati alle dipendenze dell'amministrazione con contratti a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la richiesta di esecuzione e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni e l'amministrazione non aveva integralmente eseguito la pronuncia passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, anche mediante eventuali misure di autotutela e con efficacia ora per allora. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato dal competente Capo dipartimentale del Ministero, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dall'istanza della parte. Le eventuali spese dell'attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. La penalità è stata ritenuta compatibile con gli interessi già dovuti, avendo natura sanzionatoria. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di determinare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale penalità di mora.
art. 5 sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina delle spese dell'attività commissariale, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5 sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal TAR in materia di spese dell'attività commissariale.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione integrale di una condanna pecuniaria del giudice ordinario legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso di tale termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali già dovuti in base al titolo esecutivo, poiché assolve a una distinta funzione sanzionatoria.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento e perdura sino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione o, in mancanza, sino all'insediamento del commissario ad acta.
- La disciplina sulle spese dell'attività commissariale prevista dall'art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle attività commissariali necessarie per l'esecuzione di altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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