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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento della Prefettura di Bologna prot. N. P-BO/L/N/2024/115395, emesso il 10.09.2025, e notificato il 10.09.2025 con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 28.10.2024; -di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti.

Giustizia amministrativa202501776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Prefettura di Bologna sull’istanza di conversione presentata il 28 ottobre 2024. Il provvedimento era motivato dalla mancanza di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, dall’incompletezza e mancata registrazione del contratto di locazione e dall’incompletezza del contratto di soggiorno MOD Q. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, l’eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto, in particolare, che la scadenza del permesso di soggiorno per tirocinio non avrebbe impedito la conversione, poiché il rapporto di lavoro sarebbe stato instaurato quando il titolo era ancora valido, e ha richiamato l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Ha inoltre evidenziato il tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e il diniego e riferito di avere prodotto, nel procedimento, un contratto di lavoro a tempo indeterminato e osservazioni a seguito del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata. Ha premesso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo non determina automaticamente la decadenza e che, in presenza di particolari elementi di fatto preesistenti o sopravvenuti, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 può consentire una valutazione favorevole anche dopo la scadenza del titolo. Tuttavia, nel caso concreto, tali presupposti non ricorrevano: il permesso era scaduto l’1 giugno 2023, mentre la domanda di conversione era stata presentata soltanto il 28 ottobre 2024, oltre un anno dopo; inoltre, il tirocinio era iniziato solo il 22 maggio 2023 e si era protratto fino al 21 maggio 2025. Soprattutto, il ricorrente non aveva prodotto in giudizio un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma soltanto il contratto formativo relativo al tirocinio, sicché mancava un elemento sopravvenuto idoneo a fondare una prognosi favorevole sulla futura capacità reddituale e sull’inserimento lavorativo. Il TAR ha poi rilevato autonomamente che il ricorrente non aveva contestato gli ulteriori motivi ostativi indicati dall’amministrazione, ossia l’incompletezza e la mancata registrazione del contratto di locazione e l’incompletezza del contratto di soggiorno MOD Q. Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato e respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    eventuali elementi sopravvenuti che consentano di ritenere soddisfatte le condizioni previste per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno possono essere valutati prima dell’adozione del provvedimento

    La disposizione consente di attribuire rilievo a elementi di fatto, anche sopravvenuti e non originariamente rappresentati, se introdotti nel procedimento prima della sua conclusione e idonei a fondare una prognosi favorevole sulla capacità reddituale futura e sull’integrazione lavorativa dello straniero.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto notificato al richiedente nel procedimento di conversione.

  • art. 39 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla conversione del titolo di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • La scadenza del permesso di soggiorno per studio o tirocinio non preclude necessariamente la conversione del titolo, ma la valutazione favorevole dopo la scadenza richiede specifici elementi di fatto preesistenti o sopravvenuti, introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, idonei a dimostrare l’effettiva integrazione lavorativa e la futura capacità reddituale dello straniero.
  • Quando la domanda di conversione è presentata oltre un apprezzabile periodo dalla scadenza del titolo originario e non è accompagnata da un contratto di lavoro subordinato idoneo a fondare una prognosi favorevole sulla futura capacità reddituale, non sussistono i presupposti per valorizzare in via sanante elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
  • Il giudice può respingere il ricorso contro il diniego di conversione anche sulla base di motivi ostativi autonomi non specificamente contestati dal ricorrente, quali l’incompletezza o la mancata registrazione del contratto di locazione e l’incompletezza del contratto di soggiorno richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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