Cassazione Penale, Ordinanza n. 06985/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il terzo interessato aveva chiesto, in incidente di esecuzione, la revoca parziale della confisca disposta con precedente decreto irrevocabile nei confronti di due fratelli, sostenendo che alcuni immobili erano stati acquistati per successione ereditaria dalla madre deceduta prima dei provvedimenti ablatori, con apertura della successione anteriore a sequestro e confisca. Il ricorso deduceva: la proprietà ereditaria già acquistata al momento dell'apertura della successione ai sensi dell'art. 456 c.c.; l'anteriorità del titolo rispetto alla confisca e la sua opponibilità in base all'art. 2648 c.c.; la buona fede del terzo, estraneo a contesti criminali; e, infine, la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che prima avrebbe negato la legittimazione del ricorrente come terzo interessato, poi avrebbe esaminato nel merito l'affidamento incolpevole.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., trattandosi di provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato all'esito di udienza camerale partecipata. Applicando il principio di conservazione dell'impugnazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, Sezione misure di prevenzione, per la decisione sull'opposizione. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla fondatezza della richiesta di revoca della confisca.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, c.p.p.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato irritualmente nelle forme del rito camerale partecipato va qualificato come opponibile davanti allo stesso giudice.
art. 666 c.p.p.
È richiamato solo come forma irrituale del procedimento seguito dal Tribunale; la Corte chiarisce che l'adozione nelle forme dell'art. 666 non impedisce la qualificazione dell'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4.
art. 568, comma 5, c.p.p.
È applicato il principio di conservazione dell'impugnazione, che consente di riqualificare l'atto nel rimedio corretto.
art. 456 c.c.
È invocato dal ricorrente per affermare che l'acquisto dell'eredità si produce al momento dell'apertura della successione, indipendentemente dalla trascrizione.
art. 2648 c.c.
È invocato dal ricorrente per sostenere la retrodatazione degli effetti della trascrizione del titolo successorio al momento dell'apertura della successione.
Massime di principio
- L'impugnazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche se formalmente emesso all'esito di udienza camerale partecipata e non de plano, deve essere qualificata in base alla sua natura sostanziale; se il rimedio corretto è l'opposizione, l'atto va trasmesso al giudice competente a decidere sull'opposizione.
- Il principio di conservazione dell'impugnazione impone di non arrestarsi all'erronea qualificazione formale del gravame, ma di convertirlo nel mezzo di impugnazione astrattamente esperibile, purché l'atto contenga gli elementi essenziali per il diverso rimedio.
- Quando il terzo non abbia partecipato al procedimento ablatorio, la tutela contro la confisca va cercata nel rimedio esecutivo appropriato; la Corte di cassazione può limitarsi a una verifica della corretta individuazione del mezzo di impugnazione senza decidere il merito del diritto sostanziale vantato dal terzo.
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