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Sentenza

Sentenza del 02/12/2015 n. 9943 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego istanza disapplicazione norme antielusive - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego dell'istanza di disapplicazione delle norme antielusive presentata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che tale provvedimento fosse autonomamente impugnabile davanti alla Commissione tributaria. La questione riguardava quindi l'individuazione degli atti impugnabili e l'esistenza di un interesse immediato alla tutela giudiziale.

La decisione

Il diniego è stato ritenuto non autonomamente impugnabile. Esso non è espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.P.R. n. 546/1992 e non ha contenuto impositivo, né formale né sostanziale, poiché non determina una richiesta tributaria immediata. La tutela del contribuente è rinviata all'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento, nel cui giudizio potrà essere contestata anche la legittimità del diniego e l'applicazione della normativa antielusiva. La soluzione evita una duplicazione dei giudizi e il rischio di decisioni contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'istanza di interpello finalizzata alla disapplicazione della normativa antielusiva; il rigetto dell'istanza non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.

  • Art. 19, d.P.R. n. 546/1992

    Contiene l'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario. Il diniego di disapplicazione non vi è specificamente ricompreso e, non avendo contenuto impositivo, non è autonomamente impugnabile.

  • Principio del ne bis in idem

    La concentrazione della contestazione nell'impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento evita che la stessa questione venga giudicata due volte, con il rischio di giudicati diversi o contrastanti.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se rientra tra quelli previsti dalla legge o se produce un'immediata e concreta lesione della posizione tributaria del contribuente.
  • Il diniego di un'istanza o di un interpello, quando non contiene una richiesta tributaria né determina direttamente un obbligo fiscale, non è normalmente impugnabile separatamente.
  • Le contestazioni relative al diniego di disapplicazione delle norme antielusive devono essere fatte valere, di regola, nell'impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento successivamente emesso.
  • La tutela differita mira a concentrare in un unico giudizio sia la questione sull'applicazione della norma antielusiva sia quella relativa alla pretesa tributaria concreta.

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