Sentenza del 02/12/2015 n. 9943 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego istanza disapplicazione norme antielusive - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'istanza di disapplicazione delle norme antielusive presentata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che tale provvedimento fosse autonomamente impugnabile davanti alla Commissione tributaria. La questione riguardava quindi l'individuazione degli atti impugnabili e l'esistenza di un interesse immediato alla tutela giudiziale.
La decisione
Il diniego è stato ritenuto non autonomamente impugnabile. Esso non è espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.P.R. n. 546/1992 e non ha contenuto impositivo, né formale né sostanziale, poiché non determina una richiesta tributaria immediata. La tutela del contribuente è rinviata all'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento, nel cui giudizio potrà essere contestata anche la legittimità del diniego e l'applicazione della normativa antielusiva. La soluzione evita una duplicazione dei giudizi e il rischio di decisioni contrastanti.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'istanza di interpello finalizzata alla disapplicazione della normativa antielusiva; il rigetto dell'istanza non costituisce, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Art. 19, d.P.R. n. 546/1992
Contiene l'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario. Il diniego di disapplicazione non vi è specificamente ricompreso e, non avendo contenuto impositivo, non è autonomamente impugnabile.
Principio del ne bis in idem
La concentrazione della contestazione nell'impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento evita che la stessa questione venga giudicata due volte, con il rischio di giudicati diversi o contrastanti.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se rientra tra quelli previsti dalla legge o se produce un'immediata e concreta lesione della posizione tributaria del contribuente.
- Il diniego di un'istanza o di un interpello, quando non contiene una richiesta tributaria né determina direttamente un obbligo fiscale, non è normalmente impugnabile separatamente.
- Le contestazioni relative al diniego di disapplicazione delle norme antielusive devono essere fatte valere, di regola, nell'impugnazione dell'eventuale avviso di accertamento successivamente emesso.
- La tutela differita mira a concentrare in un unico giudizio sia la questione sull'applicazione della norma antielusiva sia quella relativa alla pretesa tributaria concreta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 24490 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 24496 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 24502 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 454 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 663 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 2 dic 2015Sentenza del 02/12/2015 n. 666 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →