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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21653/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva notificato due avvisi di accertamento d'ufficio ICI per l'anno 2009, contestando l'omessa denuncia e il mancato versamento dell'imposta su alcune aree catastalmente individuate. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso, ritenendo che i terreni fossero gravati da vincoli di inedificabilità assoluta e che, almeno per l'annualità considerata, vi fosse stato un effettivo spossessamento da parte di ANAS, con conseguente venir meno dei presupposti dell'ICI, dell'obbligo dichiarativo e delle sanzioni. In cassazione il Comune ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 504/1992 per avere la CTR escluso la natura edificabile delle aree; violazione dei medesimi artt. 1 e 2 per avere la CTR escluso il possesso in capo al contribuente, nonostante la proprietà non fosse mai stata trasferita ad ANAS; violazione dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 per avere la CTR escluso l'obbligo di denuncia ICI.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo che la CTR avesse accertato in fatto la sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici sovraordinati rispetto al PRG comunale, tali da determinare l'assoluta inedificabilità dei terreni. Tale accertamento di merito non era sindacabile in cassazione e rendeva infondata la denuncia di violazione di legge sugli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 504/1992. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché una volta escluso il presupposto impositivo per inedificabilità assoluta non occorreva verificare né il trasferimento definitivo ad ANAS né l'obbligo di denuncia. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 D.Lgs. 504/1992

    Sono richiamati per definire il presupposto dell'ICI; la Corte conferma che, in presenza di inedificabilità assoluta accertata in fatto, viene meno il presupposto impositivo.

  • art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/1992

    È richiamato in relazione all'obbligo di denuncia ICI; la questione è stata ritenuta assorbita una volta escluso il presupposto dell'imposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata dal ricorrente nei tre motivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia ICI, i vincoli ambientali, paesaggistici o idrogeologici derivanti da strumenti sovraordinati possono determinare l'inedificabilità assoluta del terreno e quindi escludere il presupposto impositivo, purché tale inedificabilità sia accertata in fatto dal giudice di merito.
  • L'accertamento della natura assoluta dei vincoli che incidono sull'edificabilità del suolo è valutazione di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • Quando viene meno il presupposto dell'imposta per inedificabilità assoluta dell'area, restano assorbite le ulteriori questioni relative al possesso del bene, al trasferimento della proprietà e all'obbligo di dichiarazione.
  • Il ricorso per cassazione che censuri l'apprezzamento in fatto della CTR, mascherandolo come violazione di legge, è infondato se la decisione impugnata si fonda su un accertamento di merito coerente con la giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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