Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10213/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, per l'anno d'imposta 2011, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e rideterminazione del reddito d'impresa. Dopo la declaratoria di fallimento della società, il giudice tributario di primo grado aveva dapprima dichiarato l'interruzione del processo e poi l'estinzione del giudizio, ritenendo inammissibile l'istanza di trattazione proposta dalla società in persona dell'ex legale rappresentante, per difetto di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 43 l. fall., poiché il curatore aveva espresso una valutazione negativa sull'utilità dell'impugnazione per la massa. In appello, la Corte tributaria regionale aveva accolto il gravame della società fallita, reputando che il contribuente dichiarato fallito conservi una legittimazione straordinaria a impugnare gli atti impositivi quando gli organi concorsuali siano rimasti inerti, e aveva rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 59 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la rimessione al primo grado è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma e che l'estinzione dichiarata con sentenza non rientra nell'ipotesi di cui alla lett. c), riferita alla declaratoria di estinzione resa in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che le cause di rimessione al primo grado previste dall'art. 59 d.lgs. 546/1992 sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; la rimessione non è consentita nel caso di estinzione del giudizio dichiarata con sentenza, poiché la lett. c) riguarda esclusivamente l'estinzione dichiarata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale. Poiché nel caso concreto la sentenza d'appello aveva disposto la rimessione alla Corte tributaria di primo grado fuori dai casi tassativi, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per i necessari ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La Corte richiama inoltre il principio, tratto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il fallito può impugnare l'atto impositivo solo se il curatore sia rimasto in inerzia assoluta; in difetto, manca la capacità processuale del fallito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    "1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado..."

    le ipotesi di rimessione al primo grado sono tassative ed eccezionali; fuori da tali casi la corte di secondo grado deve decidere nel merito

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dall'appellato in via preliminare per eccepire il difetto di interesse all'impugnazione

  • art. 43 l. fall.

    richiamato per escludere la legittimazione ad agire del fallito in presenza dell'operatività del curatore

  • art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992

    "quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale"

    si applica solo all'estinzione dichiarata in sede di reclamo e non all'estinzione pronunciata con sentenza

Massime di principio

  • Nel processo tributario la rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello è ammessa solo nei casi espressamente previsti dall'art. 59 d.lgs. 546/1992, che ha natura tassativa ed eccezionale.
  • L'estinzione del giudizio dichiarata con sentenza non è assimilabile, ai fini dell'art. 59 d.lgs. 546/1992, all'estinzione pronunciata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale.
  • Fuori dai casi tassativi di rimessione, il giudice tributario di secondo grado, se accoglie l'appello, deve decidere nel merito, eventualmente disponendo la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado.
  • Il fallito può impugnare l'atto impositivo soltanto quando il curatore sia rimasto in inerzia assoluta; in mancanza di tale presupposto difetta la capacità processuale del fallito, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.