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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30280/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo relativo a cartelle di pagamento per tassa automobilistica, IRPEF e IVA, riferite agli anni 2000-2010. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello del medesimo, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quinquennale sulla base di precedenti di legittimità, mentre per IRPEF e IVA doveva valere il termine ordinario decennale; il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha ritenuto fondato il motivo limitatamente ai tributi diversi dalla tassa automobilistica, osservando che per la tassa auto l'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982 prevede una prescrizione triennale, mentre per IRPEF e IVA non è previsto un termine di prescrizione inferiore a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.

  • art. 2946 c.c.

    Costituisce il termine ordinario decennale di prescrizione applicabile ai crediti tributari quando la normativa specifica non preveda un termine più breve.

  • art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982

    Per la tassa automobilistica prevede una prescrizione triennale, con conseguente inapplicabilità del termine decennale ordinario.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei crediti tributari occorre guardare alla disciplina della specifica imposta da cui il credito trae origine: se la legge speciale prevede un termine più breve, questo prevale; in mancanza, opera il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.
  • La prescrizione del credito iscritto a ruolo non può essere determinata in modo uniforme per imposte diverse, dovendo distinguersi tra tributi dotati di disciplina speciale sulla prescrizione e tributi privi di tale previsione.
  • Quando la decisione di merito applica un termine di prescrizione unitario a crediti tributari eterogenei, la sentenza è censurabile per violazione di legge nella parte in cui non distingue tra i singoli tributi interessati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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