Cassazione Civile, Ordinanza n. 30280/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo relativo a cartelle di pagamento per tassa automobilistica, IRPEF e IVA, riferite agli anni 2000-2010. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello del medesimo, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quinquennale sulla base di precedenti di legittimità, mentre per IRPEF e IVA doveva valere il termine ordinario decennale; il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha ritenuto fondato il motivo limitatamente ai tributi diversi dalla tassa automobilistica, osservando che per la tassa auto l'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982 prevede una prescrizione triennale, mentre per IRPEF e IVA non è previsto un termine di prescrizione inferiore a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
art. 2946 c.c.
Costituisce il termine ordinario decennale di prescrizione applicabile ai crediti tributari quando la normativa specifica non preveda un termine più breve.
art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982
Per la tassa automobilistica prevede una prescrizione triennale, con conseguente inapplicabilità del termine decennale ordinario.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione dei crediti tributari occorre guardare alla disciplina della specifica imposta da cui il credito trae origine: se la legge speciale prevede un termine più breve, questo prevale; in mancanza, opera il termine ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.
- La prescrizione del credito iscritto a ruolo non può essere determinata in modo uniforme per imposte diverse, dovendo distinguersi tra tributi dotati di disciplina speciale sulla prescrizione e tributi privi di tale previsione.
- Quando la decisione di merito applica un termine di prescrizione unitario a crediti tributari eterogenei, la sentenza è censurabile per violazione di legge nella parte in cui non distingue tra i singoli tributi interessati.
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