Sentenza n. 3711/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 619/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26/09/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 3.000,00=, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. *** Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla Carta del docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di 500 euro per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Il ricorrente chiedeva l'accredito delle somme sulla Carta del docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero alle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, l'Amministrazione ha provveduto tardivamente all'accredito delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi insistito per la regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza per effetto dell'accredito delle somme dovute sulla Carta del docente. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Nella liquidazione, pari a 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari, il Collegio ha considerato il limitato impegno richiesto da una controversia seriale vertente sull'esecuzione di una sentenza relativa alla Carta del docente, senza specifiche questioni di fatto o di diritto. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il ricorso per ottemperanza all'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
È richiamato quale base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta del docente, richiamate nella sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue tardivamente, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, senza necessità di ulteriori statuizioni esecutive.
- L'adempimento spontaneo dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza, avente ad oggetto un'unica questione ripetitiva e privo di specifiche questioni fattuali o giuridiche, il giudice può tener conto del limitato impegno professionale richiesto e liquidare le spese in misura corrispondentemente contenuta.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese sulla base dell'esito virtuale della controversia e del comportamento processuale delle parti.
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