Sentenza n. 1920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20063/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di archiviazione della segnalazione relativa a possibili illeciti antitrust, unitamente alla comunicazione dell'archiviazione e al verbale della riunione dell'Autorità
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa segnalante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'archiviazione, da parte dell'AGCM, della segnalazione concernente possibili condotte abusive della concorrente dominante, prospettate come violative dell'art. 102 TFUE e dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998. In appello sono stati dedotti tre motivi: violazione dell'obbligo di motivazione, in relazione all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 3 della legge n. 241/1990; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione dell'art. 102 TFUE e dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. L'appellante ha sostenuto che l'AGCM si fosse limitata ad affermare, in modo stereotipato, l'assenza di elementi sufficienti per ulteriori accertamenti, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto esaminati, né le ragioni della loro ritenuta inidoneità. Ha inoltre contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente una motivazione sintetica e aveva valorizzato la natura preistruttoria e interinale dell'archiviazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo, ritenendo radicalmente carente la motivazione del provvedimento di archiviazione. Il verbale dell'AGCM e la comunicazione all'impresa si limitavano a dichiarare che non emergevano elementi di fatto e di diritto sufficienti per ulteriori accertamenti, senza esplicitare quali elementi fossero stati esaminati, perché fossero inidonei e quali ragioni giuridiche avessero condotto all'archiviazione. Tale motivazione non consentiva di comprendere il percorso decisionale dell'Autorità né le eventuali direttrici probatorie utili per integrare la segnalazione. Il giudice ha escluso che la natura interinale della decisione, resa allo stato degli atti, potesse giustificare l'assenza di motivazione, e ha ritenuto inammissibile l'integrazione postuma contenuta nelle difese dell'AGCM. È stata ribadita la legittimazione del segnalante a impugnare l'archiviazione e il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto al controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione, nonché di adeguatezza e proporzionalità dell'istruttoria, senza sostituirsi all'Autorità. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica alla mera segnalazione di possibili illeciti antitrust, non trattandosi di procedimento a istanza di parte diretto all'adozione di un provvedimento, ma di attività preistruttoria eventualmente finalizzata all'apertura di un procedimento. Il terzo motivo non è stato esaminato, poiché l'annullamento per difetto di motivazione impone all'AGCM di riesercitare il potere e adottare un nuovo atto, potendo decidere se archiviare motivatamente oppure avviare l'istruttoria; solo il nuovo esercizio del potere potrà essere sottoposto a controllo giurisdizionale. La sentenza del TAR è stata riformata parzialmente, con annullamento degli atti impugnati nei limiti indicati. L'istanza istruttoria per l'ostensione di documenti è stata respinta perché superflua e le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e adeguata del provvedimento amministrativo, calibrata sulle circostanze concrete e idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il difetto sostanziale di motivazione non è assimilabile a una mera violazione procedimentale o formale e non può essere superato mediante il ragionamento ipotetico previsto per i vizi non invalidanti.
art. 10-bis l. 241/1990
Non si applica alla segnalazione di possibili illeciti antitrust, inserita in una fase preistruttoria che non costituisce procedimento a istanza di parte diretto all'adozione di un provvedimento.
art. 102 TFUE
È richiamato quale parametro sostanziale delle condotte anticoncorrenziali segnalate, ma il giudice non ne accerta la violazione poiché il potere dell'AGCM deve essere previamente riesercitato.
art. 9, comma 3-bis, l. 192/1998
È richiamato quale ulteriore parametro delle condotte denunciate, senza esame nel merito per effetto dell'annullamento dell'archiviazione motivazionale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È indicato quale parametro del diritto a una buona amministrazione e dell'esigenza di una motivazione idonea a rendere conoscibili le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Il segnalante è legittimato a impugnare il provvedimento con cui l'autorità antitrust archivia una segnalazione nei confronti di un concorrente ritenuto responsabile di condotte anticoncorrenziali.
- Il sindacato giurisdizionale sull'archiviazione di una segnalazione antitrust verifica la ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione, nonché l'adeguatezza e proporzionalità dell'attività istruttoria, senza sostituire la valutazione dell'autorità; sono censurabili sia istruttorie manifestamente insufficienti sia ulteriori attività meramente defatigatorie quando gli approfondimenti siano già adeguati.
- Un provvedimento di archiviazione antitrust non può limitarsi ad affermare genericamente che non emergono elementi di fatto e di diritto sufficienti per ulteriori accertamenti: deve indicare gli elementi esaminati, le ragioni della loro inidoneità e i presupposti giuridici della decisione.
- La natura interinale dell'archiviazione, adottata allo stato degli atti, non esonera l'autorità dall'obbligo di motivazione; anche una decisione provvisoria deve consentire al segnalante di comprendere le ragioni dell'archiviazione e le eventuali direttrici probatorie necessarie per integrare la segnalazione.
- Il difetto sostanziale di motivazione non è un mero vizio formale o procedimentale sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, né può essere integrato per la prima volta attraverso le difese dell'amministrazione in giudizio.
- L'annullamento dell'archiviazione per difetto di motivazione impone all'autorità di riesercitare il potere con un nuovo atto motivato, senza consentire al giudice di anticipare l'esame della fondatezza delle condotte antitrust denunciate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 533/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 534/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →