Cassazione Penale, Sentenza n. 24309/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile la quarta istanza di revisione proposta da Russo rispetto alla sentenza di condanna definitiva. Il ricorrente deduceva violazione di legge per mancata assunzione di prove decisive (dichiarazioni di coimputati rese con indagini difensive ex art. 391-bis e una perizia fonica) e vizio di motivazione per mancato esame di un punto dell'istanza relativo al diverso esito processuale di una coimputata (assoluzione) rispetto alla sua condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'inammissibilità disposta dalla Corte d'appello. Ha ritenuto non fondato il motivo relativo alle prove: le dichiarazioni dei coimputati sono state giudicate manifestamente prive di credibilità o irrilevanti perché discordanti rispetto alle intercettazioni già valutate nel giudizio di merito; la perizia fonica non è stata considerata idonea a costituire "prova nuova" in assenza di dimostrazione di nuovi metodi o dati obiettivi non valutati precedentemente. Quanto al presunto vizio di motivazione sul punto relativo alla coimputata assolta, la Cassazione ha ritenuto non sussistente un contrasto di giudicati automatico e ha escluso che la mancata trattazione del punto potesse incidere sulla valutazione complessiva già svolta dai giudici di merito. Il ricorso è quindi rigettato.
Norme richiamate
D.P.R. 309/90, art. 74
Norma sostanziale oggetto della imputazione per reati in materia di stupefacenti richiamata nel contesto dei fatti per cui Russo è stato condannato
D.P.R. 309/90, art. 73
Altro riferimento normativo sostanziale relativo al regime sanzionatorio in materia di stupefacenti, citato tra le imputazioni
Codice penale, artt. 81 e 110
Richiamati come norme sostanziali nelle imputazioni per concorso di persone e partecipazione al reato
Codice penale, artt. 624 e 625
Norme penali richiamate tra le imputazioni (furto, rapina ecc.)
Codice di procedura penale, art. 391-bis e ss.
Regime delle indagini difensive: le dichiarazioni raccolte con le formalità previste possono essere introdotte come mezzi di prova, ma il loro valore va valutato unitamente agli altri elementi di prova
Codice di procedura penale, art. 630, lett. c)
Definisce la possibilita' di fondare la revisione su nuove prove tecniche o metodologiche; la Corte ha richiamato che una perizia fonica può costituire prova nuova solo se fondata su metodologie effettivamente nuove o capaci di rilevare dati non acquisiti in precedenza
Codice di procedura penale, art. 633
Norma su cui si basa l'istanza di revisione: il giudizio di ammissibilita' della Cassazione e' di legittimita' e non può entrare nel merito delle valutazioni probatorie
Codice di procedura penale, art. 634
Consente alla Corte di Appello di dichiarare inammissibile la richiesta di revisione quando le ragioni addotte risultano evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio; la Cassazione controlla che la Corte non abbia travalicato i limiti di tale valutazione
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiama il principio secondo cui la dichiarazione liberatoria di un coimputato deve essere valutata unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilita', e non costituisce da sola "prova nuova"
Codice di procedura penale, art. 197-bis
Riferimento alla disciplina dell'esame dei soggetti (es. coimputati) e al ruolo delle loro dichiarazioni nella valutazione probatoria complessiva
Codice di procedura penale, art. 606, lett. d) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, utilizzate dal ricorrente e valutate dalla Corte di legittimità nell'ambito dei limiti del controllo di legittimità
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23
Citata in dottrina e giurisprudenza come riferimento al requisito di rilevanza, richiamato per spiegare la nozione di manifesta infondatezza in sede di revisione
Massime di principio
- Una richiesta di revisione puo' essere dichiarata inammissibile per "manifesta infondatezza" quando le nuove ragioni o prove appaiono evidentemente inidonee a mettere in discussione l'esito del giudizio definitivo.
- Le dichiarazioni liberatorie di coimputati non costituiscono di per sé "prova nuova" sufficiente: vanno valutate insieme ad altri elementi che ne confermino l'attendibilita'.
- La riproposizione di istanze o prove gia' valutate e dichiarate inammissibili in precedenti provvedimenti e' generalmente priva di efficacia e puo' dar luogo a nuova inammissibilita'.
- Una perizia tecnica gia' su materiale noto puo' costituire prova nuova solo se dimostra l'uso di metodologie effettivamente nuove o l'emersione di dati oggettivi non valutati in precedenza.
- Il contrasto di decisioni tra imputati (es. assoluzione di un coimputato e condanna dell'altro) non costituisce automaticamente motivo di revisione: possono sussistere valutazioni differenziate per condizioni soggettive o condotte diverse.
- La Corte di Cassazione, nel controllo di un'ordinanza di inammissibilita' di revisione, opera in sede di legittimita' e non puo' rinnovare la valutazione sul merito probatorio gia' compiuta dai giudici di merito.
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