Sentenza n. 228/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 17 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 17 aprile 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro i termini previsti, evidenziando che il mancato riconoscimento le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza tuttavia adottare alcun provvedimento espresso né formulare richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nell’esercizio del potere, il Ministero e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di trenta giorni senza l’adozione di un provvedimento espresso integra la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve essere definito con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica della completezza, il termine massimo individuato dal giudice è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, con nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio inadempimento e a fondare l’azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza che il giudice sostituisca l’amministrazione nella valutazione sostanziale spettantele.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuando il termine entro cui dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione.
- Nel definire una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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