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Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto n. 7554 del 21/07/2021, comunicato il 22.7.2021, con cui è stato statuito di: “...- dichiarare concluso il procedimento di revoca del contributo nei confronti dell'ENTE Do.Mi. per la somma di € 270.000,00 avviato con nota prot n. 214049 del 11.05.2021, ....; revocare all'ente Do.Mi, con sede legale ed operativa in Via Garibaldi n. 81 - Villa S. Giovanni (RC), il beneficio del finanziamento di euro 270.000,00 di cui all'Avviso pubblico allegato al DDG n. 8714 de l9/07/2019 e alla Convenzione repertorio n. 6289 del 17/12/2019 - codice progetto E 7249 - profilo di “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza”; chiedere all'Agenzia Assicurativa ABC Asigurari Reasigurari S.A. -... con quale l'ente Do.Mi. ha stipulato la Polizza fideiussoria n. II- 001773, emessa in data 23/01/2020 a garanzia dell'anticipazione liquidata, il rimborso di € 45.000,75 (quarantacinquemila/00 pari al 50% del finanziamento assegnato per la prima annualità)”; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. 330990 del 22/07/2021 avente ad oggetto “Richiesta rimborso I^ anticipazione corso codice progetto n. 7249 Associazione Do.Mi. Polizza Fideiussoria n. II- 001774 emessa in data 23/01/2020 e notifica D.D.G. n. 7754 del 21/07/2021 di revoca del beneficio”; 2) le note prot. SIAR n. 20331 del 20/01/2021 e prot. SIAR n. 140764 del 25/03/2021, “con le quali l'Ente DO.MI veniva sollecitato a trasmettere i dati inerenti il progetto, visto che non risultava aver ottemperato a fornire i suddetti dati con cadenza trimestrale secondo quanto previsto dall'art. 19 dell'Avviso pubblico di cui al DDG n. 6598 del 21 giugno 2017”; 3) la nota prot 214049 del 11.5.2021 con cui è stato avviato il procedimento di revoca; 4) la nota siar n. 227988 del 19.05.2021, “con la quale veniva fatto rilevare all'ente Do.Mi. che dal monitoraggio non si evinceva il periodo di riferimento, che risultavano essere state svolte n. 170 ore di laboratorio di attività pratica in modalità FAD, che l'ultimo calendario trasmesso risultava risalire alla data 28/02/2020 con la quale l'Ente DO.Mi comunicava la programmazione didattica dal 2 al 13 marzo 2020”; 5) la scheda di accertamento n. 3960/2021 allegata all'atto di revoca.

Giustizia amministrativa202100562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca di un contributo pubblico di 270.000 euro destinato alla realizzazione di un corso di formazione, con richiesta di rimborso dell’anticipazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ente ricorrente aveva impugnato il decreto regionale di revoca del finanziamento e gli atti presupposti e consequenziali, contestando la revoca del beneficio e la richiesta di restituzione dell’anticipazione. Nel corso del giudizio, con memoria del 9 marzo 2026, il difensore ha dichiarato che l’ente era stato dichiarato fallito e che il fallimento si era concluso con la cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese, chiedendo di prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha esaminato preliminarmente gli effetti processuali della cancellazione e della dichiarazione del procuratore, rilevando che essa era diretta a rappresentare il venir meno dell’interesse alla decisione e non a provocare l’interruzione del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese costituisca un fenomeno estintivo idoneo a privare la società della capacità di stare in giudizio, ma che la relativa rilevanza processuale, quando la parte sia costituita tramite procuratore, dipenda dalla dichiarazione del procuratore e dalla sua finalità. Richiamando l’art. 300 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell’art. 79, comma 2, c.p.a., il giudice ha precisato che la dichiarazione del difensore determina l’interruzione solo se è intenzionalmente diretta a conseguirla; nel caso concreto, la dichiarazione era invece finalizzata a evidenziare il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile consente di applicare al processo amministrativo la disciplina dell’interruzione prevista dall’art. 300 c.p.c.

  • art. 300 c.p.c.

    La dichiarazione del procuratore relativa a un evento interruttivo produce l’interruzione del processo soltanto quando sia intenzionalmente diretta a provocare tale effetto; la mera esposizione informativa dell’evento non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la cancellazione della società dal registro delle imprese costituisce un fenomeno estintivo che incide sulla capacità di stare in giudizio, ma la sua rilevanza processuale, quando la parte sia costituita tramite procuratore, è collegata alla dichiarazione resa dal difensore secondo la disciplina dell’art. 300 c.p.c., applicabile per effetto dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • La dichiarazione del procuratore della parte costituita relativa a un evento interruttivo non determina automaticamente l’interruzione del processo: occorre che essa sia sorretta dalla volontà di provocare l’effetto interruttivo; se è resa soltanto a fini informativi o per rappresentare il venir meno dell’interesse alla decisione, l’interruzione non si produce.
  • La cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione dell’ente possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente dichiarazione di improcedibilità quando tale effetto sia rappresentato in giudizio dalla parte costituita.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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