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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Catania, con divieto di ritorno nel Comune di Catania per quattro anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento è stato adottato in relazione a condotte tenute durante una manifestazione pubblica: secondo quanto riportato in un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catania, il ricorrente sarebbe stato gravemente indiziato di avere lanciato un petardo esplosivo e una pietra contro le forze dell’ordine impegnate nel servizio di ordine pubblico, creando pericolo per l’incolumità delle persone. Il ricorrente non era destinatario di una misura cautelare personale e non avrebbe efficacemente smentito la gravità delle condotte contestate. Il provvedimento impugnato richiamava inoltre precedenti di polizia per violenza privata in concorso, commessa durante un’altra manifestazione pubblica in un’altra città; su tale ulteriore elemento il Collegio ha ritenuto necessario acquisire documentazione amministrativa e dati degli archivi informatici SDI ai fini della decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un sommario esame, il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza, valorizzando la gravità delle condotte contestate e il fatto che esse non fossero state efficacemente smentite dal ricorrente. Il Collegio ha considerato rilevanti gli elementi emergenti dall’ordinanza del GIP, pur precisando che il ricorrente non era destinatario di una misura cautelare. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalenti le esigenze preventive e cautelari perseguite dal foglio di via obbligatorio. Contestualmente, in vista della decisione di merito, ha disposto l’acquisizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, della copia degli atti d’ufficio e degli archivi informatici collegati allo SDI dai quali risulterebbero i precedenti di polizia richiamati nel provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5-bis l. 152/1975

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice dei reati per i quali il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato nell’ordinanza del GIP; non viene svolta una specifica interpretazione della norma da parte del TAR.

  • art. 337 c.p.

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice dei reati contestati in relazione alle condotte tenute contro le forze dell’ordine; non viene svolta una specifica interpretazione della norma da parte del TAR.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della valutazione e della decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la gravità di condotte potenzialmente violente commesse durante una manifestazione pubblica, risultanti da un’ordinanza del giudice penale e non efficacemente smentite dall’interessato, può escludere la sussistenza di sufficienti profili di fondatezza dell’impugnazione di un foglio di via obbligatorio, anche se la persona non è destinataria di una misura cautelare personale.
  • Nel giudizio cautelare relativo a una misura di prevenzione e sicurezza pubblica, il periculum in mora deve essere valutato mediante bilanciamento degli interessi contrapposti; possono prevalere le esigenze preventive e cautelari sottese al foglio di via obbligatorio.
  • Quando il provvedimento impugnato richiama precedenti di polizia risultanti da archivi informatici, il giudice può disporre l’acquisizione degli atti d’ufficio e dei dati informatici pertinenti per consentire la successiva decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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